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giurisprudenza · Cassazione civile, Sezione I
Scheda aggiornata al 02/11/2026

Cass. civ., Sez. I, 24 ottobre 2026, n. 27718 — foro del consumatore pattuito come esclusivo: il consumatore non può scegliere un altro tribunale

Scheda Osservatorio: estremi della pronuncia, questione decisa e principi affermati, con rinvio al testo ufficiale.

Organo
Corte di cassazione, Prima sezione civile
Estremi
Ordinanza 24 ottobre 2026, n. 27718
ECLI
ECLI:IT:CASS:2026:27718CIV
Data
24 ottobre 2026
Materia
Credito ai consumatori

La questione

Se il consumatore che agisce contro la società finanziaria possa adire un tribunale diverso da quello del proprio domicilio o residenza, per un proprio interesse processuale, quando il contratto prevede come foro convenzionale esclusivo proprio quello della sua residenza o del suo domicilio; e se il convenuto possa eccepire l'incompetenza.

I principi affermati

  1. Quando il consumatore agisce davanti a un tribunale diverso da quello del proprio domicilio o residenza, indicato da una clausola sulla competenza territoriale esclusiva, il giudice, a fronte dell'eccezione del convenuto, deve declinare la competenza a favore del foro convenzionale, in virtù del vincolo negoziale.
  2. Una simile clausola non è vessatoria, perché l'art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. 206/2005 riguarda il foro diverso da quello di residenza o domicilio elettivo del consumatore, mentre qui il foro pattuito coincide con esso.
  3. Il foro convenzionale coincidente con quello legale è inderogabile: non basta un vantaggio processuale, come la concentrazione delle cause, la divisione dei costi o la scelta di un ufficio con orientamento favorevole, che sarebbe abuso del diritto nel processo e non tutela della parte debole.
  4. La competenza non può dipendere da un sindacato caso per caso sul «legittimo interesse» dell'attore, incompatibile con la certezza del diritto richiesta in questa materia.
Esito

Regolamento di competenza respinto; dichiarata la competenza del Tribunale di Reggio Emilia, foro convenzionale, e confermata la declinatoria del Tribunale di Firenze, adito dal consumatore per una controversia su un finanziamento con carta revolving.

La scheda riporta in forma descrittiva quanto affermato nella pronuncia e non ne costituisce commento o interpretazione; fa fede il testo ufficiale. Le informazioni contenute nella presente scheda hanno finalità meramente informative e non costituiscono parere legale.

Perché è un precedente di riferimento

Sezioni Unite o Corte costituzionaleCorte di giustizia UEOrientamento consolidatoPronuncia che ha mutato l’orientamento

La Prima sezione dà atto di precedenti difformi e sceglie la tesi opposta a quella di Cass. n. 1875/2012, n. 8167/2013 e n. 14275/2023, che ammettevano la deroga implicita del consumatore alla clausola sul foro esclusivo. La regola limita il contenzioso seriale concentrato in un unico ufficio. Il principio riguarda solo il foro pattuito, non il foro legale dell'art. 66-bis d.lgs. 206/2005; resta pendente alla Corte di giustizia il rinvio delle Sezioni Unite (ord. n. 261/2026) sull'uso del foro speciale da parte del consumatore.

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Contenuto informativo, non costituisce parere legale né consulenza ai sensi della L. 247/2012. Scheda aggiornata al 02/11/2026; verificare sempre sul testo ufficiale. · ADLP Studio Legale