Home/Knowledge/Osservatorio/Cass. civ., Sez. III, 22 ottobre 2026, n. 27601 — il fideiussore persona fisica non è professionista «di riflesso»
giurisprudenza · Cassazione civile, Sezione III Scheda aggiornata al 26/10/2026
Cass. civ., Sez. III, 22 ottobre 2026, n. 27601 — il fideiussore persona fisica non è professionista «di riflesso»
Scheda Osservatorio: estremi della pronuncia, questione decisa e principi affermati, con rinvio al testo ufficiale.
Organo
Corte di cassazione, Terza sezione civile
Estremi
Ordinanza 22 ottobre 2026, n. 27601
ECLI
ECLI:IT:CASS:2026:27601CIV
Data
22 ottobre 2026
Materia
Credito ai consumatori
La questione
Come si accerta la qualità di consumatore del fideiussore persona fisica che garantisce i debiti di una società, ai fini della vessatorietà della clausola sul foro esclusivo (art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. 206/2005), e se la doppia sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. basti a renderla efficace.
I principi affermati
I requisiti soggettivi della disciplina consumeristica si valutano con riferimento alle parti del contratto di fideiussione, senza considerare il contratto principale: è consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale, presta la garanzia per finalità estranee a essa (Cass., Sez. Un., n. 5868/2023; Cass. n. 742/2020; CGUE, ord. 19 novembre 2015, C-74/15, Tarcău, e ord. 14 settembre 2016, C-534/15, Dumitraș).
Il fideiussore non diventa professionista «di riflesso» perché lo è il debitore garantito: per escluderne la qualità di consumatore occorre un collegamento funzionale con la società garantita, come l'esercizio di funzioni gestorie o una partecipazione non trascurabile al capitale, o altri elementi concreti che rendano la garanzia espressione di un'attività professionale propria.
È errato desumere la natura professionale della garanzia dal fatto che il debito garantito sia funzionale all'attività commerciale della società: con quel criterio la tutela consumeristica non opererebbe mai per chi garantisce debiti d'impresa.
Se il fideiussore è consumatore, la clausola che fissa il foro in una località diversa dalla sua residenza o dal suo domicilio elettivo si presume vessatoria; la presunzione cede solo alla prova, a carico del professionista, della trattativa individuale (art. 34, commi 4 e 5, d.lgs. 206/2005), cui non equivale la specifica approvazione per iscritto degli artt. 1341 e 1342 c.c.
Esito
Accolto il primo motivo del fideiussore, assorbito il secondo; accolto in parte il terzo motivo degli altri ricorrenti; cassata la sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Roma, che verificherà la qualità di consumatore del garante, valutando anche il dedotto rapporto di coniugio con l'amministratrice della società garantita, se ritualmente introdotto nel giudizio.
La scheda riporta in forma descrittiva quanto affermato nella pronuncia e non ne costituisce commento o interpretazione; fa fede il testo ufficiale. Le informazioni contenute nella presente scheda hanno finalità meramente informative e non costituiscono parere legale.
Sezioni Unite o Corte costituzionaleCorte di giustizia UEOrientamento consolidatoPronuncia che ha mutato l’orientamento
La Terza sezione applica i principi di Cass., Sez. Un., n. 5868/2023 e della Corte di giustizia sulla nozione di consumatore nella fideiussione e corregge un errore frequente nei giudizi di merito: riferire il requisito all'attività del debitore principale anziché a quella del garante. Il principio vale per tutte le garanzie personali prestate da persone fisiche, comprese quelle a favore delle banche, e incide sulla validità delle clausole di foro e delle deroghe alla disciplina della fideiussione.
Torna all’archivio. Norme, prassi e giurisprudenza sono ricercabili per tipo, autorità, materia e anno nell’Osservatorio.
Il passo successivo
Questo principio incide sul tuo rapporto o sulla tua controversia? Lo Studio lo legge sul tuo caso, con tempi definiti.
Contenuto informativo, non costituisce parere legale né consulenza ai sensi della L. 247/2012. Scheda aggiornata al 26/10/2026; verificare sempre sul testo ufficiale. · ADLP Studio Legale
Gestisci Consenso
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
Funzionale
Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici.L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.