Con il decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45 l’Italia recepisce la direttiva 2009/110/CE, la seconda direttiva sulla moneta elettronica. Il decreto modifica il Testo unico bancario e il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, con cui due anni fa era stata recepita la direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento (PSD).
Il quadro del 2010
La PSD ha già cambiato il mercato: accanto a banche e Poste sono nati gli istituti di pagamento, intermediari autorizzati e vigilati dalla Banca d’Italia che possono prestare servizi di pagamento in tutta l’Unione. La nuova disciplina degli istituti di moneta elettronica (IMEL) segue la stessa logica e porta i due regimi a convergere.
Che cosa cambia per gli IMEL
La direttiva abbassa il capitale minimo iniziale a 350.000 euro, chiarisce che cosa si intende per moneta elettronica e consente agli IMEL di prestare anche servizi di pagamento e, a certe condizioni, altre attività d’impresa. Restano fermi due principi a tutela dei clienti: la moneta elettronica va rimborsata al valore nominale su richiesta del detentore e non può produrre interessi.
Perché conta
Per chi vuole emettere carte prepagate, borsellini elettronici o servizi di pagamento online si apre un percorso di autorizzazione più accessibile, con un passaporto europeo per operare negli altri Stati membri. Il dettaglio delle regole di vigilanza sarà fissato dalla Banca d’Italia.
La PSD a regime
Il 2012 è anche l’anno in cui la disciplina dei servizi di pagamento entra pienamente a regime. Dal 1° gennaio è finito il periodo transitorio della PSD: un bonifico in euro deve essere accreditato alla banca del beneficiario entro la giornata operativa successiva. Restano le altre regole introdotte nel 2010 con il d.lgs. 11/2010: obblighi di trasparenza prima e dopo ogni operazione, rimborso delle operazioni non autorizzate e una franchigia massima di 150 euro a carico del cliente in caso di furto o smarrimento dello strumento di pagamento, salvo dolo o colpa grave.
Le regole di condotta per gli IMEL
- Tutela dei fondi: le somme ricevute dai clienti vanno protette e tenute separate dal patrimonio dell’istituto, come per gli istituti di pagamento;
- Distributori: l’IMEL può distribuire e rimborsare moneta elettronica tramite terzi, che però non possono emetterla;
- Agenti: per i servizi di pagamento l’IMEL può avvalersi di agenti, come prevede la PSD;
- Niente interessi: la moneta elettronica non può remunerare il tempo in cui il cliente la detiene;
- Rimborso: il detentore può chiedere in ogni momento il rimborso al valore nominale, alle condizioni indicate nel contratto.
IMEL «ibridi»
Una delle novità più interessanti è la possibilità, per imprese che svolgono già altre attività commerciali, di emettere moneta elettronica senza diventare banche, destinando a questa attività un patrimonio separato e un presidio organizzativo dedicato. È la strada aperta a operatori di telefonia, grande distribuzione e piattaforme online che vogliono offrire strumenti di pagamento ai propri clienti.
Domande frequenti
Che cos’è un IMEL?
Un istituto di moneta elettronica: un intermediario autorizzato dalla Banca d’Italia a emettere moneta elettronica, come le carte prepagate.
Che differenza c’è con un istituto di pagamento?
L’istituto di pagamento presta servizi di pagamento ma non può emettere moneta elettronica; l’IMEL può fare entrambe le cose.
Una questione simile da valutare oggi?
Il quadro normativo è cambiato dal 2012: possiamo aiutarti a capire quali regole valgono oggi per il tuo caso.
Testo a cura della Redazione ADLP — maggio 2012. Fonte: D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45.
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