Il DDL concorrenza del 2015 è il primo tentativo concreto di dare attuazione alla legge annuale per il mercato e la concorrenza. Dal 2009 era stata istituita – sulla carta (con l’art. 47, l. 23 luglio 2009, n. 99) – la “legge annuale sul mercato e la concorrenza”, con il dichiarato fine di “rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all’apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori”.

Da allora, nonostante le molte proposte dell’AGCM, la legge annuale sulla concorrenza è rimasta lettera morta e non se n’è vista una.
Quest’anno, invece, sembra che “si faccia sul serio”, posto che il 20 di febbraio del 2015, il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge sulla concorrenza proposto dal Ministro Guidi.
Di particolare interesse per la nostra professione è la norma relativa alle modifiche sulla compravendita di immobili a non uso abitativo.
All’art. 29 (semplificazione del passaggio di proprietà di beni immobili ad uso non abitativo), comma 1, si legge: “che in tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto la cessione o la donazione di beni immobili adibiti ad uso non abitativo, come individuati dall’art. 812 del codice civile, di valore catastale non superiore a 100.000 euro, ovvero avente ad oggetto la costituzione o la modificazione di diritti sui medesimi beni, è necessaria l’autenticazione della relativa sottoscrizione, essa può essere effettuata dagli avvocati abilitati al patrocinio, muniti di polizza assicurativa pari almeno al valore del bene dichiarato nell’atto.

Fino ad oggi, in Italia il settore è stato caratterizzato da un sistema a stretto dirigismo e controllo pubblico, composto esclusivamente dalle agenzie pubbliche competenti (Agenzia delle Entrate-Area Territorio e Archivi Notarili sotto il controllo del Ministero della Giustizia) e da un certo numero di “concessionari” della pubblica fede, abilitati a sottoscrivere, conservare e trascrivere gli atti di vendita (i notai).
Seguiremo quel che avverrà durante l’iter parlamentare e come si svilupperà la “guerra” che pare essere scoppiata in rete tra avvocati e notai.

Ma, intanto, per chi volesse approfondire, si segnala il focus fatto sull’argomento dal Prof. Libertini per la rivista Federalismi.it di cui si riporta di seguito il relativo documento, raccomandando agli utenti registrati di effettuarne il dowload.
In sintesi, il DDL concorrenza tocca da vicino la professione forense: apre agli avvocati attività legate alle vendite immobiliari finora riservate ad altri professionisti e chiede agli studi di ripensare la propria organizzazione. Seguire l’iter del DDL concorrenza in Parlamento è quindi essenziale per capire quali di queste novità resteranno nel testo finale.
Domande frequenti
Che cosa prevede il DDL concorrenza del 2015 per gli avvocati?
L’art. 29 consente agli avvocati abilitati al patrocinio, muniti di polizza assicurativa almeno pari al valore del bene, di autenticare le sottoscrizioni negli atti di cessione o donazione di immobili non abitativi di valore catastale non superiore a 100.000 euro.
Che cos’è la legge annuale per il mercato e la concorrenza?
Una legge istituita nel 2009 (art. 47, l. 23 luglio 2009, n. 99) per rimuovere gli ostacoli regolatori all’apertura dei mercati, promuovere la concorrenza e tutelare i consumatori; fino al 2015 non era mai stata adottata.
A che punto è il DDL concorrenza?
Il disegno di legge, proposto dal Ministro Guidi, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 febbraio 2015 e deve ora affrontare l’iter parlamentare.
Un’operazione immobiliare o societaria da impostare?
Possiamo affiancarti nella verifica dei requisiti e nella predisposizione degli atti, coordinandoci con gli altri professionisti coinvolti.
Nota informativa. Contenuto a carattere informativo, aggiornato alla data di pubblicazione (10 aprile 2015); non costituisce consulenza legale.
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