La Cassazione, nella recente ordinanza del 23.3.2015, n. 5810, ha stabilito che l’avvocato che intenda depositare un ricorso per decreto ingiuntivo per recuperare un proprio credito professionale può farlo avanti al giudice del luogo dove ha sede il Consiglio dell’Ordine territoriale ove è iscritto.

In sostanza, con detta pronuncia, la Cassazione ha ritenuto che il cliente di un avvocato possa anche non considerarsi un consumatore ai fini dell’applicazione della competenza territoriale obbligatoria stabilita dall’art. 66-bis del Codice del Consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206).

Diversamente, la S.C. ha stabilito che vada valorizzato il carattere speciale del foro indicato dal terzo comma dell’art. 637 c.p.c. che “attribuisce all’avvocato la possibilità di sceglierlo in alternativa a quelli di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.” (vedi anche Cass. n. 5703 del 2014; n. 12685 del 2011)

Competenza territoriale: lo studio del fascicolo

Quando il cliente agisce come consumatore, conviene comunque verificare in anticipo quale sia il foro competente prima di depositare il ricorso per decreto ingiuntivo.

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Di seguito il testo dell’ordinanza n. 5810 pubblicata il 23.3.2015.

Domande frequenti

Dove può chiedere il decreto ingiuntivo l’avvocato?

Anche davanti al giudice del luogo in cui ha sede il Consiglio dell’Ordine a cui è iscritto (art. 637, terzo comma, c.p.c.), in alternativa ai fori degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.

Che cosa ha stabilito la Cassazione nel 2015?

Con l’ordinanza n. 5810 del 23 marzo 2015 ha valorizzato il carattere speciale di questo foro rispetto al foro del consumatore previsto dal Codice del Consumo.

Il cliente dell’avvocato è sempre un consumatore?

Non necessariamente: secondo la Cassazione il cliente può non essere considerato consumatore ai fini della competenza territoriale obbligatoria dell’art. 66-bis del Codice del Consumo.

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Nota informativa. Contenuto a carattere informativo, aggiornato alla data di pubblicazione (31 marzo 2015); non costituisce consulenza legale.