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norma · legge
Scheda aggiornata al 05/10/2026

L. 21 aprile 2023, n. 49 — equo compenso delle prestazioni professionali

Scheda Osservatorio: estremi, pubblicazione, date e abstract descrittivo, con rinvio al testo ufficiale.

Autorità
Parlamento
Estremi
L. 21 aprile 2023, n. 49
Pubblicazione
G.U. n. 104 del 5 maggio 2023
Data atto
21 aprile 2023
Materia
Contenzioso
Abstract

La legge definisce l'equo compenso come compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro e conforme ai parametri ministeriali (per gli avvocati, il decreto di cui all'art. 13, comma 6, L. 247/2012). Si applica alle convenzioni con imprese bancarie e assicurative, loro controllate e mandatarie, e con imprese che nell'anno precedente hanno occupato più di cinquanta lavoratori o avuto ricavi superiori a 10 milioni di euro, nonché alle prestazioni rese alla pubblica amministrazione e alle società a partecipazione pubblica; non si applica alle prestazioni rese a società veicolo di cartolarizzazione e agli agenti della riscossione (art. 2). Sono nulle le clausole che prevedono un compenso inferiore ai parametri e quelle elencate all'art. 3, tra cui i termini di pagamento superiori a sessanta giorni; la nullità opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio. Il giudice ridetermina il compenso e può condannare il cliente a un indennizzo fino al doppio della differenza (art. 4). Gli accordi si presumono predisposti dall'impresa e la prescrizione del diritto al compenso decorre dalla cessazione del rapporto (art. 5). Il parere di congruità dell'ordine, se non opposto entro quaranta giorni dalla notifica, costituisce titolo esecutivo (art. 7); sono previsti l'azione di classe e un Osservatorio nazionale presso il Ministero della giustizia (artt. 9-10). La legge non si applica alle convenzioni sottoscritte prima della sua entrata in vigore (art. 11) e abroga l'art. 13-bis della L. 247/2012 (art. 12).

L’abstract descrive il contenuto dell’atto e non ne costituisce interpretazione; fa fede il testo pubblicato sulla fonte ufficiale. Le informazioni contenute nella presente scheda hanno finalità meramente informative e non costituiscono parere legale.

Le date dell’atto

  • 21 aprile 2023 — Promulgazione
  • 5 maggio 2023 — Pubblicazione in G.U. n. 104
  • 20 maggio 2023 — Entrata in vigore

Fonte ufficiale e rinvii

Il testo ufficiale è disponibile su Normattiva — L. 21 aprile 2023, n. 49. Le date dell’atto sono riportate nel Regulatory Radar; tutte le altre fonti sono nell’Osservatorio.

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