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norma · legge
Scheda aggiornata al 05/10/2026

L. 30 dicembre 2025, n. 199 — legge di bilancio 2026 (svalutazioni su crediti, DTA e deducibilità per banche e intermediari)

Scheda Osservatorio: estremi, pubblicazione, date e abstract descrittivo, con rinvio al testo ufficiale.

Autorità
Parlamento
Estremi
L. 30 dicembre 2025, n. 199
Pubblicazione
G.U. n. 301 del 30 dicembre 2025, S.O. n. 42
Data atto
30 dicembre 2025
Materia
DTA e crediti fiscali
Abstract

La legge approva il bilancio di previsione dello Stato per il 2026 e il bilancio pluriennale 2026-2028 e contiene, all'art. 1, misure fiscali che riguardano banche e intermediari finanziari. Il comma 56 rende deducibili ai fini IRES e IRAP, in quote costanti nell'esercizio di iscrizione e nei quattro successivi, le svalutazioni sui crediti del primo e secondo stadio derivanti dal modello delle perdite attese, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i tre successivi. Il comma 57 esclude che alle attività per imposte anticipate (DTA) iscritte per effetto del comma 56 si applichino i commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter dell'art. 2 del D.L. 225/2010 sulla trasformazione in credito d'imposta. I commi 76-78 differiscono al 2028 e al 2029 le quote di deduzione previste per il 2027 dall'art. 16, commi 4 e 9, del D.L. 83/2015 e dall'art. 1, commi 1067, 1068 e 1079, della L. 145/2018; il comma 79 limita il computo delle perdite in diminuzione del maggior reddito che ne deriva. I commi 68-73 consentono di assoggettare la riserva di cui all'art. 26, comma 5-bis, del D.L. 104/2023 a un contributo straordinario del 27,5 per cento o del 33 per cento. I commi 133-135 limitano la deducibilità degli interessi passivi degli intermediari finanziari al 96 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, con aumento di un punto per ciascuno dei tre periodi successivi. I commi 51-55 sono stati abrogati dal D.L. 27 marzo 2026, n. 38.

L’abstract descrive il contenuto dell’atto e non ne costituisce interpretazione; fa fede il testo pubblicato sulla fonte ufficiale. Le informazioni contenute nella presente scheda hanno finalità meramente informative e non costituiscono parere legale.

Le date dell’atto

  • 30 dicembre 2025 — Promulgazione e pubblicazione in G.U. n. 301 (S.O. n. 42)
  • 30 dicembre 2025 — Entrata in vigore dei commi indicati nella nota di Normattiva
  • 1 gennaio 2026 — Entrata in vigore

Fonte ufficiale e rinvii

Il testo ufficiale è disponibile su Normattiva — L. 30 dicembre 2025, n. 199. Le date dell’atto sono riportate nel Regulatory Radar; tutte le altre fonti sono nell’Osservatorio.

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Contenuto informativo, non costituisce parere legale né consulenza ai sensi della L. 247/2012. Scheda aggiornata al 05/10/2026; verificare sempre sulla fonte ufficiale. · ADLP Studio Legale