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prassi · vademecum
Scheda aggiornata al 05/10/2026

Garante privacy, vademecum «Privacy e recupero crediti» (settembre 2026)

Scheda Osservatorio: estremi, pubblicazione, date e abstract descrittivo, con rinvio al testo ufficiale.

Autorità
Garante per la protezione dei dati personali
Estremi
Vademecum «Privacy e recupero crediti», settembre 2026
Pubblicazione
doc. web n. 10300613; newsletter del 30 settembre 2026
Data atto
30 settembre 2026
Materia
dati e privacyNPL
Abstract

Il vademecum «Privacy e recupero crediti» (settembre 2026) aggiorna le regole del Garante per creditori, società di recupero e professionisti incaricati. Il trattamento dei dati del debitore è lecito senza consenso perché necessario al legittimo interesse del creditore (art. 6, par. 1, lett. f), GDPR), ma deve rispettare la dignità e la riservatezza del debitore e i principi di minimizzazione ed esattezza. Il creditore comunica all'incaricato, designato responsabile del trattamento, i dati dei soli debitori e non l'intera banca dati dei clienti, e ne verifica l'operato con controlli periodici, documentati e verificabili. Sono illecite le visite a domicilio o sul luogo di lavoro che rivelano a terzi l'inadempimento, le telefonate di sollecito preregistrate, le buste o cartoline con la scritta «recupero crediti» o formule simili e gli avvisi di mora affissi alla porta o nell'androne; è lecito cercare il debitore, anche sul lavoro, senza fare riferimento al debito. Restano fermi il provvedimento generale del 30 novembre 2005 (doc. web n. 1213644), l'informativa ex art. 13 GDPR e l'esercizio dei diritti dell'interessato. Il Garante non è competente sulle controversie relative all'esistenza del credito.

L’abstract descrive il contenuto dell’atto e non ne costituisce interpretazione; fa fede il testo pubblicato sulla fonte ufficiale. Le informazioni contenute nella presente scheda hanno finalità meramente informative e non costituiscono parere legale.

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