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norma · direttiva
Scheda aggiornata al 05/10/2026

Dir. (UE) 2026/804 — modifica della direttiva sui sistemi di garanzia dei depositi (protezione dei depositi, uso dei fondi, cooperazione transfrontaliera)

Scheda Osservatorio: estremi, pubblicazione, date e abstract descrittivo, con rinvio al testo ufficiale.

Autorità
Parlamento europeo e Consiglio
Estremi
Direttiva (UE) 2026/804 del 30 marzo 2026
Pubblicazione
GUUE L, 2026/804, 20 aprile 2026
Data atto
30 marzo 2026
Materia
Banche e vigilanza
Abstract

La direttiva modifica la direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (SGD) per quanto riguarda l’ambito di applicazione della protezione dei depositi, l’uso dei fondi degli SGD, la cooperazione transfrontaliera e la trasparenza. Introduce la copertura dei depositi dei fondi dei clienti collocati da enti finanziari su conti separati per conto di clienti ammissibili (art. 8 ter) e innalza la protezione dei saldi temporaneamente elevati a un importo non inferiore a 500 000 euro per sei mesi, con un massimo di 2 500 000 euro per i depositi derivanti da operazioni su immobili residenziali. Disciplina l’uso dei mezzi finanziari degli SGD per misure preventive (artt. 11 bis e 11 ter) e per misure alternative volte a preservare l’accesso ai depositi, come il trasferimento di attività e passività o del portafoglio dei depositi (art. 11 quinquies), sottoponendo gli interventi alla verifica del minor onere (art. 11 sexies). Rafforza gli strumenti dell’autorità competente in caso di inadempimento degli obblighi di appartenenza a un SGD, inclusi interessi al tasso legale sui contributi pagati in ritardo, e regola i sistemi di finanziamento alternativo da fonti pubbliche, rimborsabili entro sei anni. Gli Stati membri recepiscono la direttiva entro l’11 maggio 2028 e ne applicano le disposizioni da tale data; alcune norme sull’uso dei fondi (art. 11, par. 3, e artt. 11 bis, 11 ter, 11 quater) si applicano dall’11 maggio 2029. L’atto rientra nella revisione del quadro dell’Unione per la gestione delle crisi e l’assicurazione dei depositi (considerando 2).

L’abstract descrive il contenuto dell’atto e non ne costituisce interpretazione; fa fede il testo pubblicato sulla fonte ufficiale. Le informazioni contenute nella presente scheda hanno finalità meramente informative e non costituiscono parere legale.

In itinere · dal 11 maggio 2028Le disposizioni nazionali di recepimento vanno adottate entro l’11 maggio 2028 e si applicano da tale data; le norme sull’uso dei fondi degli SGD per misure preventive e le relative condizioni (art. 11, par. 3, e artt. 11 bis, 11 ter, 11 quater della direttiva 2014/49/UE come modificata) si applicano dall’11 maggio 2029.

Le date dell’atto

  • 30 marzo 2026 — Adozione
  • 20 aprile 2026 — Pubblicazione in GUUE
  • 10 maggio 2026 — Entrata in vigore (ventesimo giorno successivo alla pubblicazione)
  • 11 maggio 2028 — Termine di recepimento e applicazione delle disposizioni nazionali
  • 11 maggio 2029 — Applicazione delle norme su art. 11, par. 3, e artt. 11 bis, 11 ter e 11 quater

Fonte ufficiale e rinvii

Il testo ufficiale è disponibile su EUR-Lex — Direttiva (UE) 2026/804 del 30 marzo 2026. Le date dell’atto sono riportate nel Regulatory Radar; tutte le altre fonti sono nell’Osservatorio.

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