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Scheda aggiornata al 05/10/2026

Dir. (UE) 2026/799 — armonizzazione di taluni aspetti del diritto in materia di insolvenza

Scheda Osservatorio: estremi, pubblicazione, date e abstract descrittivo, con rinvio al testo ufficiale.

Autorità
Parlamento europeo e Consiglio
Estremi
Direttiva (UE) 2026/799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2026
Pubblicazione
GUUE L, 2026/799, 1° aprile 2026
Data atto
30 marzo 2026
Materia
Crisi d'impresa
Abstract

La direttiva, proposta dalla Commissione con COM(2022) 702 (procedura 2022/0408(COD)), stabilisce norme comuni su azioni revocatorie, rintracciamento dei beni della massa fallimentare, procedura di pre-pack, obbligo degli amministratori di chiedere l'apertura della procedura di insolvenza, comitati dei creditori e trasparenza delle normative nazionali (art. 1). Il titolo II armonizza le azioni revocatorie, comprese quelle sugli atti a titolo gratuito o con corrispettivo manifestamente inadeguato; il titolo III regola l'accesso alle informazioni sui conti bancari da parte delle autorità e degli organi giurisdizionali designati. Il titolo IV disciplina la procedura di pre-pack. Gli amministratori di una società divenuta insolvente devono depositare la domanda di apertura di una procedura di insolvenza entro tre mesi da quando ne sono venuti o avrebbero dovuto venire a conoscenza, salve le opzioni nazionali dell'art. 41, e rispondono dei danni arrecati ai creditori (artt. 40-42). Il titolo VI regola costituzione e funzionamento dei comitati dei creditori; entro il 22 luglio 2029 ogni Stato membro elabora una scheda recante le informazioni chiave sulla propria normativa in materia di insolvenza (art. 51). Gli Stati membri recepiscono la direttiva entro il 22 gennaio 2029; il titolo II si applica agli atti perfezionati dopo l'entrata in vigore delle norme di recepimento (art. 55).

L’abstract descrive il contenuto dell’atto e non ne costituisce interpretazione; fa fede il testo pubblicato sulla fonte ufficiale. Le informazioni contenute nella presente scheda hanno finalità meramente informative e non costituiscono parere legale.

In itinere · dal 22 gennaio 2029Direttiva in vigore, da recepire entro il 22 gennaio 2029 (artt. 15-17, per la parte relativa al SIRCB, entro il 10 luglio 2029 se successivo); il titolo II si applica agli atti perfezionati dopo l'entrata in vigore delle norme nazionali di recepimento.

Le date dell’atto

  • 7 dicembre 2022 — Proposta della Commissione COM(2022) 702
  • 10 marzo 2026 — Posizione del Parlamento europeo in prima lettura
  • 30 marzo 2026 — Adozione
  • 1 aprile 2026 — Pubblicazione in GUUE
  • 21 aprile 2026 — Entrata in vigore
  • 22 gennaio 2029 — Termine di recepimento

Fonte ufficiale e rinvii

Il testo ufficiale è disponibile su EUR-Lex — Direttiva (UE) 2026/799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2026. Le date dell’atto sono riportate nel Regulatory Radar; tutte le altre fonti sono nell’Osservatorio.

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Contenuto informativo, non costituisce parere legale né consulenza ai sensi della L. 247/2012. Scheda aggiornata al 05/10/2026; verificare sempre sulla fonte ufficiale. · ADLP Studio Legale