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norma · direttiva
Scheda aggiornata al 28/09/2026

Dir. (UE) 2024/1760 — CSDDD, dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità

Scheda Osservatorio: estremi, pubblicazione, date e abstract descrittivo, con rinvio al testo ufficiale.

Autorità
Parlamento europeo e Consiglio
Estremi
Direttiva (UE) 2024/1760
Pubblicazione
GUUE L, 2024/1760, 5.7.2024
Data atto
13 giugno 2024
Materia
sostenibilitàdovere di diligenzagoverno societario
Abstract

Direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859. È entrata in vigore il 25 luglio 2024. Il testo originario dell'art. 37 fissava il recepimento al 26 luglio 2026 e un'applicazione scaglionata dal 26 luglio 2027. La direttiva (UE) 2025/794 («stop-the-clock») ha spostato il recepimento al 26 luglio 2027 e l'applicazione al 26 luglio 2028 e 2029. La direttiva (UE) 2026/470 ha sostituito l'art. 37, par. 1: gli Stati membri adottano e pubblicano le misure di recepimento entro il 26 luglio 2028 e le applicano dal 26 luglio 2029, salvo le misure relative all'art. 16, applicabili dagli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2030; la stessa direttiva ha modificato l'art. 2, fissando per le società dell'Unione le soglie di più di 5 000 dipendenti in media e di un fatturato netto mondiale superiore a 1,5 miliardi di euro (per le società di paesi terzi: fatturato netto nell'Unione superiore a 1,5 miliardi di euro).

L’abstract descrive il contenuto dell’atto e non ne costituisce interpretazione; fa fede il testo pubblicato sulla fonte ufficiale. Le informazioni contenute nella presente scheda hanno finalità meramente informative e non costituiscono parere legale.

Le date dell’atto

  • 13 giugno 2024 — Adozione dell'atto
  • 5 luglio 2024 — Pubblicazione in GUUE
  • 25 luglio 2024 — Entrata in vigore
  • 17 aprile 2025 — Entrata in vigore della dir. (UE) 2025/794: recepimento spostato al 26 luglio 2027, applicazione dal 26 luglio 2028/2029 (art. 2 dir. (UE) 2025/794; Cellar 32025L0794)
  • 18 marzo 2026 — Entrata in vigore della dir. (UE) 2026/470 che sostituisce l'art. 37, par. 1, e modifica l'art. 2
  • 26 luglio 2028 — Termine per adottare e pubblicare le misure di recepimento (art. 37, par. 1, come sostituito dall'art. 4, punto 22, dir. (UE) 2026/470; art. 5, par. 1, dir. (UE) 2026/470)
  • 26 luglio 2029 — Applicazione delle misure nazionali (art. 37, par. 1, come sostituito dalla dir. (UE) 2026/470)
  • 1 gennaio 2030 — Applicazione delle misure relative all'art. 16 (esercizi aventi inizio da tale data) (art. 37, par. 1, come sostituito dalla dir. (UE) 2026/470)

Fonte ufficiale e rinvii

Il testo ufficiale è disponibile su EUR-Lex — Direttiva (UE) 2024/1760. Le date dell’atto sono riportate nel Regulatory Radar; tutte le altre fonti sono nell’Osservatorio.

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