Home/Knowledge/Osservatorio/Corte cost., 22 dicembre 2022, n. 263 — rimborso anticipato del credito ai consumatori e art. 11-octies D.L. 73/2021
giurisprudenza · Corte costituzionale Scheda aggiornata al 29/09/2026
Corte cost., 22 dicembre 2022, n. 263 — rimborso anticipato del credito ai consumatori e art. 11-octies D.L. 73/2021
Scheda Osservatorio: estremi della pronuncia, questione decisa e principi affermati, con rinvio al testo ufficiale.
Organo
Corte costituzionale
Estremi
Sentenza 8 novembre 2022 (dep. 22 dicembre 2022), n. 263
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:263
Data
22 dicembre 2022
Materia
Credito ai consumatori
La questione
Se l'art. 11-octies, comma 2, del D.L. 73/2021 (conv. L. 106/2021), che per i contratti conclusi prima della sua entrata in vigore rinviava alla previgente disciplina del rimborso anticipato e alle norme secondarie della Banca d'Italia, sia compatibile con gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. alla luce della sentenza Lexitor.
I principi affermati
Il vincolo derivante dall'appartenenza all'Unione comprende le sentenze interpretative della Corte di giustizia, che hanno efficacia dichiarativa e, in linea di principio, retroattiva.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 11-octies, comma 2, del D.L. 73/2021 limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».
Esito
Illegittimità costituzionale parziale dell'art. 11-octies, comma 2, D.L. 73/2021; inammissibili l'intervento di terzo e la questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.
La scheda riporta in forma descrittiva quanto affermato nella pronuncia e non ne costituisce commento o interpretazione; fa fede il testo ufficiale. Le informazioni contenute nella presente scheda hanno finalità meramente informative e non costituiscono parere legale.
In itinere · dal 20 novembre 2026Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212 ha riformulato l'art. 125-sexies TUB (rimborso anticipato). I finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano entro il 20 novembre 2026 ovvero, se successivo, entro novanta giorni dalle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia; ai contratti stipulati prima di tale termine continuano ad applicarsi le disposizioni del TUB vigenti all'entrata in vigore del decreto (art. 6, comma 2, D.Lgs. 212/2025).
Contenuto informativo, non costituisce parere legale né consulenza ai sensi della L. 247/2012. Scheda aggiornata al 29/09/2026; verificare sempre sul testo ufficiale. · ADLP Studio Legale
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