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Home/Knowledge/Osservatorio/CGUE, 8 giugno 2023, C-570/21 (YYY) — mutuo a duplice scopo e nozione di consumatore
giurisprudenza · Corte di giustizia UE, Quinta Sezione
Scheda aggiornata al 05/10/2026

CGUE, 8 giugno 2023, C-570/21 (YYY) — mutuo a duplice scopo e nozione di consumatore

Scheda Osservatorio: estremi della pronuncia, questione decisa e principi affermati, con rinvio al testo ufficiale.

Organo
Corte di giustizia dell'Unione europea
Estremi
Sentenza 8 giugno 2023, causa C-570/21
ECLI
ECLI:EU:C:2023:456
Data
8 giugno 2023
Materia
Credito ai consumatori

La questione

Se e a quali condizioni sia consumatore, ai sensi della direttiva 93/13/CEE, la persona che conclude un mutuo destinato in parte alla propria attività professionale.

I principi affermati

  1. Rientra nella nozione di consumatore ex art. 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE la persona che conclude, con un comutuatario che non agisce per scopi professionali, un mutuo destinato in parte alla propria attività professionale, quando lo scopo professionale è talmente limitato da non risultare predominante nel contesto generale del contratto.
  2. Per valutarlo il giudice considera tutte le circostanze pertinenti, quantitative e qualitative, tra cui la ripartizione del capitale, il fatto che un solo mutuatario persegua uno scopo professionale e l'eventuale condizione di destinare parte del prestito al rimborso di debiti professionali.
Esito

Interpretazione resa in via pregiudiziale: criterio dello scopo professionale non predominante, da accertare su tutte le circostanze del contratto.

La scheda riporta in forma descrittiva quanto affermato nella pronuncia e non ne costituisce commento o interpretazione; fa fede il testo ufficiale. Le informazioni contenute nella presente scheda hanno finalità meramente informative e non costituiscono parere legale.

Perché è un precedente di riferimento

Sezioni Unite o Corte costituzionaleCorte di giustizia UEOrientamento consolidatoPronuncia che ha mutato l’orientamento

Fissa il criterio per qualificare come consumatore il mutuatario di un credito a uso misto, presupposto per l'applicazione della tutela sulle clausole abusive.

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