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Home/Knowledge/Osservatorio/CGUE, 11 settembre 2019, C-383/18 (Lexitor) — rimborso anticipato e riduzione dei costi del credito
giurisprudenza · Corte di giustizia UE
Scheda aggiornata al 29/09/2026

CGUE, 11 settembre 2019, C-383/18 (Lexitor) — rimborso anticipato e riduzione dei costi del credito

Scheda Osservatorio: estremi della pronuncia, questione decisa e principi affermati, con rinvio al testo ufficiale.

Organo
Corte di giustizia dell'Unione europea
Estremi
Sentenza 11 settembre 2019, causa C-383/18 (Lexitor)
ECLI
ECLI:EU:C:2019:702
Data
11 settembre 2019
Materia
Credito ai consumatori

La questione

Se il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato (art. 16, par. 1, direttiva 2008/48/CE) comprenda anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto.

I principi affermati

  1. Il diritto alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato include tutti i costi posti a carico del consumatore, anche quelli che non dipendono dalla durata del contratto.
  2. Il riferimento alla restante durata del contratto indica il criterio di calcolo della riduzione, non una limitazione dei costi riducibili.
  3. L'ambito di applicazione della direttiva dipende dalla qualità delle parti del contratto di credito, non da quella delle parti della controversia.
Esito

La Corte accoglie l'interpretazione estensiva dell'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE.

La scheda riporta in forma descrittiva quanto affermato nella pronuncia e non ne costituisce commento o interpretazione; fa fede il testo ufficiale. Le informazioni contenute nella presente scheda hanno finalità meramente informative e non costituiscono parere legale.

In itinere · dal 20 novembre 2026Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212 ha riformulato l'art. 125-sexies TUB (rimborso anticipato). I finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano entro il 20 novembre 2026 ovvero, se successivo, entro novanta giorni dalle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia; ai contratti stipulati prima di tale termine continuano ad applicarsi le disposizioni del TUB vigenti all'entrata in vigore del decreto (art. 6, comma 2, D.Lgs. 212/2025).

Perché è un precedente di riferimento

Sezioni Unite o Corte costituzionaleCorte di giustizia UEOrientamento consolidatoPronuncia che ha mutato l’orientamento

Sentenza della Corte di giustizia che ha determinato l'intervento del legislatore italiano (art. 11-octies D.L. 73/2021) e la sentenza n. 263/2022 della Corte costituzionale.

Le norme applicate

Sviluppi successivi

  • Corte cost., 22 dicembre 2022, n. 263 — Illegittimità parziale dell'art. 11-octies, comma 2, D.L. 73/2021
  • CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21 (UniCredit Bank Austria), ECLI:EU:C:2023:78 — Credito immobiliare ai consumatori (direttiva 2014/17/UE): esclusi dalla riduzione i costi indipendenti dalla durata per prestazioni già integralmente eseguite
  • D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212 — Riformulazione dell'art. 125-sexies TUB
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