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giurisprudenza · Cassazione civile, Sezioni Unite
Scheda aggiornata al 29/09/2026

Cass. civ., Sez. Un., 6 aprile 2023, n. 9479 — monitorio, esecuzione e clausole abusive

Scheda Osservatorio: estremi della pronuncia, questione decisa e principi affermati, con rinvio al testo ufficiale.

Organo
Corte di cassazione, Sezioni Unite civili
Estremi
Sentenza 6 aprile 2023, n. 9479
ECLI
ECLI:IT:CASS:2023:9479CIV
Data
6 aprile 2023
Materia
NPL e cartolarizzazioniCredito ai consumatori

La questione

Come si attua, nel procedimento monitorio e nella successiva esecuzione, il controllo d'ufficio sull'abusività delle clausole dei contratti tra professionista e consumatore, alla luce delle sentenze della Corte di giustizia del 17 maggio 2022.

I principi affermati

  1. Il giudice del monitorio deve controllare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito azionato, anche con i poteri istruttori dell'art. 640 c.p.c. compatibili con la struttura del procedimento; se l'accertamento è complesso, rigetta l'istanza.
  2. Il decreto ingiuntivo è motivato anche sul controllo effettuato e contiene l'avvertimento che, in mancanza di opposizione, il consumatore non potrà più far valere l'abusività delle clausole.
  3. Se il decreto è privo di tale motivazione e avvertimento ed è divenuto irrevocabile, il giudice dell'esecuzione, fino alla vendita o all'assegnazione, controlla d'ufficio le clausole che incidono sull'esistenza o sull'entità del credito, informa le parti e avvisa il debitore che entro quaranta giorni può proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. limitatamente all'abusività delle clausole.
Esito

Giudizio estinto per rinuncia; enunciati principi di diritto nell'interesse della legge ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.

La scheda riporta in forma descrittiva quanto affermato nella pronuncia e non ne costituisce commento o interpretazione; fa fede il testo ufficiale. Le informazioni contenute nella presente scheda hanno finalità meramente informative e non costituiscono parere legale.

Perché è un precedente di riferimento

Sezioni Unite o Corte costituzionaleCorte di giustizia UEOrientamento consolidatoPronuncia che ha mutato l’orientamento

Pronuncia delle Sezioni Unite che dà attuazione nel processo civile italiano alle sentenze della Corte di giustizia del 17 maggio 2022.

Sviluppi successivi

  • Cass. civ., Sez. III, sent. 20 giugno 2024, n. 17055 — Richiamando le Sezioni Unite n. 9479/2023, afferma che il controllo d'ufficio del giudice dell'esecuzione non è più possibile dopo la vendita del bene pignorato (art. 2929 c.c.).
  • CGUE, 29 febbraio 2024, C-724/22 (Investcapital) — Ammette la concentrazione del controllo di abusività nella fase monitoria se la decisione individua le clausole esaminate, motiva sulla non abusività e avverte il consumatore della decadenza; altrimenti il giudice dell'esecuzione deve poterlo rifare d'ufficio.
  • Cass. civ., Sez. III, ord. 22 maggio 2026, n. 15819 — Estende il principio all'effettività della tutela del consumatore: nell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. il giudice rileva d'ufficio l'incompetenza per violazione del foro del consumatore (art. 66-bis Cod. cons.).
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