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giurisprudenza · Cassazione civile, Sezioni Unite
Scheda aggiornata al 28/09/2026

Cass. civ., Sez. Un., 4 febbraio 2021, n. 2608 — cessione del credito IRES della procedura concorsuale

Scheda Osservatorio: estremi della pronuncia, questione decisa e principi affermati, con rinvio al testo ufficiale.

Organo
Corte di cassazione, Sezioni Unite civili
Estremi
Sentenza 4 febbraio 2021, n. 2608
ECLI
ECLI:IT:CASS:2021:2608CIV
Data
4 febbraio 2021
Materia
DTA e crediti fiscali

La questione

Se sia valida la cessione del credito IRES da eccedenza di ritenute compiuta dall'organo della procedura prima della dichiarazione del maxiperiodo e della chiusura della procedura, e che rilievo abbiano i requisiti formali delle cessioni di crediti verso lo Stato.

I principi affermati

  1. Il credito IRES da eccedenza di imposta versata a titolo di ritenuta d'acconto nasce con il compimento delle attività di liquidazione; la dichiarazione relativa al maxiperiodo concorsuale si limita a rilevare un credito già sorto.
  2. La dichiarazione fiscale è esternazione di scienza o di giudizio, non atto negoziale o dispositivo.
  3. È valida ed efficace tra cedente e cessionario la cessione del credito compiuta dal commissario liquidatore prima della cessazione della procedura, anche se non rispetta i requisiti formali del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, che incidono sull'efficacia verso il fisco e non sulla validità del contratto.
  4. Il contratto stipulato dopo la cessazione della procedura nel rispetto di quei requisiti è una riproduzione contrattuale: un adempimento dovuto che consente al cessionario di far valere il credito verso il fisco, senza bisogno di invocare l'ultrattività dei poteri del commissario.
Esito

Ricorso dell'Agenzia delle entrate rigettato; spese compensate per l'esistenza di orientamenti contrastanti.

La scheda riporta in forma descrittiva quanto affermato nella pronuncia e non ne costituisce commento o interpretazione; fa fede il testo ufficiale. Le informazioni contenute nella presente scheda hanno finalità meramente informative e non costituiscono parere legale.

Perché è un precedente di riferimento

Sezioni Unite o Corte costituzionaleCorte di giustizia UEOrientamento consolidatoPronuncia che ha mutato l’orientamento

Le Sezioni Unite hanno composto gli orientamenti divergenti sulla circolazione dei crediti fiscali delle procedure concorsuali, distinguendo validità della cessione tra le parti ed efficacia verso l'Erario.

Sviluppi successivi

  • Cass. civ., Sez. trib., ord. 26 settembre 2022, n. 28047 — Applica il principio anche al fallimento.
  • Cass. civ., Sez. trib., 21 novembre 2025, n. 30715 — Richiama la pronuncia e afferma che il credito IRES nasce con la liquidazione ed è cedibile anche se la dichiarazione del maxiperiodo è presentata prima della chiusura formale della procedura; precisa che la notifica all'Agenzia prevista dall'art. 43-bis d.P.R. 602/1973 ha efficacia costitutiva e che senza di essa la cessione non è opponibile all'Erario.
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