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giurisprudenza · Cassazione civile, Sezioni Unite
Scheda aggiornata al 05/10/2026

Cass. civ., Sez. Un., 28 agosto 2026, n. 24825 — fideiussioni specifiche, schema ABI e clausola a prima richiesta

Scheda Osservatorio: estremi della pronuncia, questione decisa e principi affermati, con rinvio al testo ufficiale.

Organo
Corte di cassazione
Estremi
Sentenza 28 agosto 2026, n. 24825
ECLI
ECLI:IT:CASS:2026:24825CIV
Data
28 agosto 2026
Materia
Banche e vigilanza

La questione

Se il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 provi l'intesa anche per fideiussioni specifiche stipulate fuori dal periodo 2002-2005 e se la clausola a prima richiesta impedisca la decadenza ex art. 1957 c.c. quando la clausola di deroga è nulla.

I principi affermati

  1. Il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 costituisce prova privilegiata dell'intesa solo nel suo perimetro temporale e oggettivo, riferito alle fideiussioni omnibus; al di fuori di esso è elemento di prova non autosufficiente da valutare con gli altri elementi istruttori.
  2. Per la fideiussione specifica stipulata prima o dopo il periodo 2002-2005, chi invoca la nullità parziale deve provare un'intesa o pratica concordata estesa a tale tipo di contratto, ferma la facoltà della controparte di provare la trattativa individuale delle clausole.
  3. La nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. non si estende alla distinta clausola di pagamento a prima richiesta, che conserva efficacia e consente al creditore di evitare la decadenza con un'istanza stragiudiziale al garante nel termine semestrale.
Esito

Enunciazione di tre principi di diritto ex art. 363-bis c.p.c. e restituzione degli atti al Tribunale di Siracusa, anche per le spese.

La scheda riporta in forma descrittiva quanto affermato nella pronuncia e non ne costituisce commento o interpretazione; fa fede il testo ufficiale. Le informazioni contenute nella presente scheda hanno finalità meramente informative e non costituiscono parere legale.

Perché è un precedente di riferimento

Sezioni Unite o Corte costituzionaleCorte di giustizia UEOrientamento consolidatoPronuncia che ha mutato l’orientamento

Definisce i limiti della tutela antitrust per le fideiussioni specifiche e il rapporto tra clausola a prima richiesta e art. 1957 c.c., rilevante per le azioni di recupero dei cessionari.

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