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giurisprudenza · Cassazione civile, Sezioni Unite
Scheda aggiornata al 29/09/2026

Cass. civ., Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19597 — usura e interessi moratori

Scheda Osservatorio: estremi della pronuncia, questione decisa e principi affermati, con rinvio al testo ufficiale.

Organo
Corte di cassazione, Sezioni Unite civili
Estremi
Sentenza 18 settembre 2020, n. 19597
ECLI
ECLI:IT:CASS:2020:19597CIV
Data
18 settembre 2020
Materia
Usura e anatocismo

La questione

Se la disciplina antiusura (art. 1815, comma 2, c.c., art. 644 c.p. e L. 108/1996) si applichi anche agli interessi moratori e, in caso affermativo, con quale termine di confronto e con quali conseguenze sulla clausola.

I principi affermati

  1. La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori: sanziona non solo gli interessi eccessivi pattuiti come corrispettivo, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria dovuta in relazione al contratto.
  2. Il confronto si effettua con il TEGM rilevato dai decreti ministeriali, integrato dalla maggiorazione media degli interessi moratori ivi indicata: TEGM più maggiorazione media dei moratori, moltiplicato per il coefficiente di aumento, più i punti percentuali aggiuntivi.
  3. Se i decreti non indicano la maggiorazione media dei moratori, resta come termine di confronto il TEGM con la maggiorazione ivi prevista.
  4. La nullità della clausola sui moratori usurari non rende gratuito il finanziamento: si applica l'art. 1224, comma 1, c.c. e sono dovuti gli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti.
  5. Rileva il tasso in concreto applicato dopo l'inadempimento; il finanziato ha comunque interesse ad agire in corso di rapporto per l'accertamento dell'usurarietà dei moratori pattuiti, con riguardo alla soglia del momento dell'accordo.
Esito

Accolti il terzo e il sesto motivo, rigettati il primo, secondo, quarto e quinto, assorbito il settimo; rimessa alla Prima Sezione civile la decisione dei motivi ottavo, nono e decimo.

La scheda riporta in forma descrittiva quanto affermato nella pronuncia e non ne costituisce commento o interpretazione; fa fede il testo ufficiale. Le informazioni contenute nella presente scheda hanno finalità meramente informative e non costituiscono parere legale.

Perché è un precedente di riferimento

Sezioni Unite o Corte costituzionaleCorte di giustizia UEOrientamento consolidatoPronuncia che ha mutato l’orientamento

Pronuncia delle Sezioni Unite che compone il contrasto sull'assoggettamento degli interessi moratori alla disciplina antiusura e fissa la formula di confronto con il tasso soglia.

Le norme applicate

Sviluppi successivi

  • Cass. civ., Sez. I, ord. 1 agosto 2023, n. 23424 — Riprende il principio delle Sezioni Unite sull'applicazione della disciplina antiusura agli interessi moratori e sulla soglia comprensiva della maggiorazione media di mora; se la mora è usuraria sono dovuti gli interessi corrispettivi lecitamente convenuti (art. 1224, comma 1, c.c.).
  • Cass. civ., Sez. I, ord. 27 febbraio 2024, n. 5157 — Ribadisce il criterio delle Sezioni Unite per la soglia e afferma che l'interesse ad agire sull'usurarietà della mora sussiste già durante il rapporto, anche se la mora non si è verificata.
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Contenuto informativo, non costituisce parere legale né consulenza ai sensi della L. 247/2012. Scheda aggiornata al 29/09/2026; verificare sempre sul testo ufficiale. · ADLP Studio Legale