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giurisprudenza · Cassazione penale, Sezione III
Scheda aggiornata al 28/09/2026

Cass. pen., Sez. III, 1 dicembre 2022, n. 45558 — sequestro per confisca dei crediti ceduti e buona fede del cessionario

Scheda Osservatorio: estremi della pronuncia, questione decisa e principi affermati, con rinvio al testo ufficiale.

Organo
Corte di cassazione, Sezione III penale
Estremi
Sentenza 1 dicembre 2022, n. 45558 (udienza 16 novembre 2022)
ECLI
ECLI:IT:CASS:2022:45558PEN
Data
1 dicembre 2022
Materia
DTA e crediti fiscaliantiriciclaggio

La questione

Se i crediti d'imposta da superbonus ceduti a terzi siano sequestrabili a fini di confisca presso il cessionario e in quali condizioni il cessionario possa considerarsi estraneo al reato in buona fede.

I principi affermati

  1. Il credito ceduto ai sensi dell'art. 121 d.l. 34/2020 non sorge a titolo originario in capo al cessionario ma è l'evoluzione del diritto alla detrazione del beneficiario originario, di cui conserva i vizi.
  2. Il credito è inesistente quando manca il presupposto costitutivo, cioè quando le spese per gli interventi non sono state effettivamente sostenute o derivano da operazioni fraudolente.
  3. Il credito inesistente può essere sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca anche presso il terzo cessionario: il d.l. 34/2020 non contiene deroghe ai principi generali sulle misure cautelari reali.
  4. Il cessionario è persona estranea al reato, nei cui confronti la confisca non può operare, solo se non ha ricavato vantaggi dal reato ed è in buona fede, intesa come affidamento incolpevole che presuppone l'adempimento degli obblighi di informazione e controllo richiesti dalla situazione concreta, compresi quelli antiriciclaggio del d.lgs. 231/2007 e delle istruzioni della UIF.
  5. Nel valutare la buona fede rilevano il vantaggio economico dell'acquisto a un valore inferiore al nominale e l'intensità e la tempestività dei controlli, che devono precedere la monetizzazione del credito.
  6. Le circolari dell'Agenzia delle entrate non vincolano il giudice penale nell'interpretazione delle norme sul sequestro preventivo.
Esito

Ordinanza del tribunale del riesame annullata su ricorso del pubblico ministero, con rinvio per nuovo giudizio.

La scheda riporta in forma descrittiva quanto affermato nella pronuncia e non ne costituisce commento o interpretazione; fa fede il testo ufficiale. Le informazioni contenute nella presente scheda hanno finalità meramente informative e non costituiscono parere legale.

Perché è un precedente di riferimento

Sezioni Unite o Corte costituzionaleCorte di giustizia UEOrientamento consolidatoPronuncia che ha mutato l’orientamento

Definisce la natura derivativa del credito ceduto e la nozione di buona fede del cessionario ai fini della confisca, ancorata ai controlli antiriciclaggio. La giurisprudenza penale successiva la richiama per qualificare come inesistenti, e quindi non cedibili, i crediti da condotte fraudolente e per escludere che le circolari vincolino il giudice penale.

Le norme applicate

Sviluppi successivi

  • Cass. pen., Sez. II, 12 luglio 2024, n. 28064 — Richiama la pronuncia sull'inesistenza del credito ceduto e precisa che la buona fede del cessionario è irrilevante nel sequestro impeditivo e rileva invece nel sequestro funzionale alla confisca.
  • Cass. pen., Sez. II, 17 febbraio 2026, n. 6532 — Richiama questa pronuncia per qualificare come inesistenti, e quindi non cedibili, i crediti ottenuti con condotte fraudolente.
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Contenuto informativo, non costituisce parere legale né consulenza ai sensi della L. 247/2012. Scheda aggiornata al 28/09/2026; verificare sempre sul testo ufficiale. · ADLP Studio Legale