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giurisprudenza · Cassazione penale, Sezione III
Scheda aggiornata al 28/09/2026

Cass. pen., Sez. III, 28 ottobre 2022, n. 40865 — sequestro dei crediti superbonus presso il cessionario

Scheda Osservatorio: estremi della pronuncia, questione decisa e principi affermati, con rinvio al testo ufficiale.

Organo
Corte di cassazione, Sezione III penale
Estremi
Sentenza 28 ottobre 2022, n. 40865 (udienza 21 settembre 2022)
ECLI
ECLI:IT:CASS:2022:40865PEN
Data
28 ottobre 2022
Materia
DTA e crediti fiscali

La questione

Se i crediti d'imposta ceduti ai sensi dell'art. 121 d.l. 34/2020 possano essere sottoposti a sequestro preventivo impeditivo presso il terzo cessionario estraneo al reato e in buona fede.

I principi affermati

  1. Il credito ceduto ai sensi dell'art. 121 d.l. 34/2020 non sorge a titolo originario in capo al cessionario: è l'evoluzione del diritto alla detrazione spettante a chi ha sostenuto le spese, senza alcuna vicenda estintivo-costitutiva.
  2. La cessione è un espediente tecnico per consentire la circolazione e la monetizzazione immediata del diritto; il credito ceduto conserva il contenuto patrimoniale e le modalità di esercizio della detrazione originaria.
  3. I crediti ceduti sono cose pertinenti al reato ai sensi dell'art. 321, comma 1, c.p.p. e possono essere sequestrati anche presso il terzo cessionario estraneo al reato e in buona fede: il sequestro impeditivo richiede un collegamento tra il reato e la cosa, non tra il reato e il suo autore.
  4. Il periculum in mora sussiste perché la permanente utilizzabilità dei crediti originati da fatto illecito protrarrebbe o aggraverebbe le conseguenze del reato.
  5. Il d.l. 34/2020 non deroga ai principi generali sul sequestro preventivo: non sono decisive in senso contrario le disposizioni sui controlli e sul recupero dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 121, né le interpretazioni amministrative dell'Agenzia delle entrate.
Esito

Ricorso rigettato; ricorrente condannata alle spese processuali.

La scheda riporta in forma descrittiva quanto affermato nella pronuncia e non ne costituisce commento o interpretazione; fa fede il testo ufficiale. Le informazioni contenute nella presente scheda hanno finalità meramente informative e non costituiscono parere legale.

Perché è un precedente di riferimento

Sezioni Unite o Corte costituzionaleCorte di giustizia UEOrientamento consolidatoPronuncia che ha mutato l’orientamento

È la pronuncia che la giurisprudenza penale successiva richiama come riferimento, e che ha consolidato la sequestrabilità dei crediti ceduti presso il cessionario e l'irrilevanza della sua buona fede nel sequestro impeditivo.

Le norme applicate

Sviluppi successivi

  • Cass. pen., Sez. II, 24 gennaio 2024, n. 3108 — Conferma il principio e il carattere derivativo del credito ceduto.
  • Cass. pen., Sez. II, 12 luglio 2024, n. 28064 — La protezione dell'art. 121, comma 4, d.l. 34/2020 opera solo sul piano tributario e non impedisce i sequestri penali.
  • Cass. pen., Sez. II, 17 febbraio 2026, n. 6532 — Riafferma le coordinate come consolidate ed esclude la sostituzione del sequestro con fideiussione bancaria.
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Contenuto informativo, non costituisce parere legale né consulenza ai sensi della L. 247/2012. Scheda aggiornata al 28/09/2026; verificare sempre sul testo ufficiale. · ADLP Studio Legale