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prassi · provvedimento
Scheda aggiornata al 05/10/2026

Banca d'Italia — Disposizioni di vigilanza per la gestione di crediti in sofferenza (Provvedimento 11 febbraio 2025)

Scheda Osservatorio: estremi, pubblicazione, date e abstract descrittivo, con rinvio al testo ufficiale.

Autorità
Banca d'Italia
Estremi
Provvedimento 11 febbraio 2025
Pubblicazione
G.U. Serie Generale n. 55 del 7 marzo 2025, Supplemento ordinario n. 6 (cod. 25A01241); sito istituzionale Banca d'Italia (13 febbraio 2025)
Data atto
11 febbraio 2025
Materia
NPL e cartolarizzazioni
Abstract

Il provvedimento emana le disposizioni di vigilanza che completano il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 sui gestori e sugli acquirenti di crediti, in attuazione del Capo II, Titolo V, del TUB introdotto dal D.Lgs. 116/2024. La Parte Prima, in 12 capitoli, riguarda i gestori di crediti in sofferenza: condizioni e procedura di autorizzazione e iscrizione nell'albo tenuto dalla Banca d'Italia, partecipanti al capitale ed esponenti, attività esercitabili e tutela delle somme ricevute dai debitori, organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni, operatività in Italia e all'estero, vigilanza ispettiva e informativa, comunicazioni, operazioni rilevanti, regole per gli intermediari ex art. 106 TUB autorizzati alla gestione e sanzioni. Per l'autorizzazione sono richiesti, tra l'altro, la forma di società di capitali o cooperativa, sede legale e direzione generale in Italia, requisiti dei partecipanti e degli esponenti e un programma di attività con le politiche di tutela dei debitori. La Parte Seconda disciplina gli obblighi informativi verso la Banca d'Italia delle banche e degli intermediari ex art. 106 TUB che gestiscono crediti in sofferenza per conto di acquirenti, nonché gli obblighi informativi di chi cede o intende cedere tali crediti verso i potenziali acquirenti e le autorità. Il provvedimento modifica inoltre le disposizioni sugli assetti proprietari (26 luglio 2022) e sulle istanze per l'acquisto di partecipazioni qualificate (26 ottobre 2021), estendendole ai gestori. Le disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in G.U.; restano ferme le condizioni e i termini dell'art. 3 del D.Lgs. 116/2024.

L’abstract descrive il contenuto dell’atto e non ne costituisce interpretazione; fa fede il testo pubblicato sulla fonte ufficiale. Le informazioni contenute nella presente scheda hanno finalità meramente informative e non costituiscono parere legale.

Le date dell’atto

  • 11 febbraio 2025 — Adozione del provvedimento
  • 13 febbraio 2025 — Pubblicazione sul sito della Banca d'Italia
  • 7 marzo 2025 — Pubblicazione in G.U. n. 55, S.O. n. 6
  • 8 marzo 2025 — Entrata in vigore

Fonte ufficiale e rinvii

Il testo ufficiale è disponibile su www.bancaditalia.it — Provvedimento 11 febbraio 2025. Le date dell’atto sono riportate nel Regulatory Radar; tutte le altre fonti sono nell’Osservatorio.

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Contenuto informativo, non costituisce parere legale né consulenza ai sensi della L. 247/2012. Scheda aggiornata al 05/10/2026; verificare sempre sulla fonte ufficiale. · ADLP Studio Legale