Che cosa succede se, digitando il proprio nome su un motore di ricerca, compaiono suggerimenti come «setta», «plagio» o «truffa»? Il funzionamento di Google Autocomplete e la responsabilità del motore di ricerca per le parole che propone sono al centro dell’ordinanza del 25 marzo 2013 (R.G. 68306/2012) con cui la Prima Sezione civile del Tribunale di Milano ha respinto un ricorso cautelare proposto ai sensi dell’art. 700 c.p.c. contro Google Inc.

Prima pagina dell'ordinanza del Tribunale di Milano del 25 marzo 2013 (R.G. 68306/2012) su Google Autocomplete, con i nomi delle parti oscurati
L’ordinanza del Tribunale di Milano del 25 marzo 2013, con i nomi delle parti oscurati. Clicca per leggere il testo integrale.

Il caso: le parole suggerite accanto a un nome

I ricorrenti, un formatore e due fondazioni no-profit da lui presiedute, lamentavano che, inserendo i loro nomi nella stringa di ricerca, le funzioni Autocomplete e Ricerche correlate li associassero a termini ritenuti offensivi e lesivi dell’onore e della reputazione. Google aveva rimosso spontaneamente, dopo la proposizione del ricorso, l’accostamento con «truffa» e «truffatore», ma non quello con «setta» e «plagio».

Secondo i ricorrenti, la funzione di autocompletamento e quella che genera le ricerche correlate sarebbero «messe a punto» da Google, che andrebbe quindi qualificata come content provider, responsabile in proprio di ciò che compare a video. In subordine, anche qualificando quei servizi come caching o hosting ai sensi degli artt. 15 e 16 del D.Lgs. 70/2003, sarebbe comunque possibile un ordine inibitorio di rimozione.

Google Autocomplete è un servizio di caching, non un contenuto

Superate le eccezioni preliminari (legittimazione della fondazione e competenza territoriale, radicata secondo il criterio del domicilio del danneggiato indicato da Cass., Sez. Un., n. 21661/2009), il Tribunale ha respinto il ricorso per difetto del fumus boni iuris.

Il giudice esclude anzitutto che Google sia un content provider. L’interfaccia di ricerca – il logo, il campo di inserimento, i pulsanti – non è un contenuto, ma il sistema di attivazione del servizio. Quanto ad Autocomplete e Ricerche correlate, si tratta di funzionalità del motore: la prima riproduce statisticamente le ricerche più popolari degli utenti, la seconda i termini ricorrenti nelle pagine web indicizzate. Quei termini non costituiscono un archivio e non sono strutturati, organizzati o influenzati da Google, che tramite un software si limita ad analizzarne la popolarità e a restituirli sulla base di un algoritmo.

Ne segue la qualificazione come attività di caching ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70, con le relative esenzioni di responsabilità e con il limite dell’art. 17: il prestatore non ha un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni né di ricerca attiva di fatti illeciti, e può essere chiamato a rimuovere contenuti solo su ordine dell’autorità giudiziaria o amministrativa.

Google Autocomplete e responsabilità del motore di ricerca: tesi dei ricorrenti e decisione del Tribunale di Milano (caching, art. 15 D.Lgs. 70/2003), 25 marzo 2013

Un suggerimento di ricerca non è un’affermazione diffamatoria

Il passaggio centrale riguarda la natura dei suggerimenti. Per il Tribunale, l’associazione tra un nome e le parole «setta» o «plagio» non costituisce una frase di senso compiuto né una manifestazione di pensiero, tanto meno un pensiero attribuibile a Google: è soltanto il risultato delle ricerche più frequenti o dei termini presenti nelle pagine indicizzate, messo a disposizione come aiuto alla ricerca. L’accostamento di termini in una stringa di ricerca è dunque un suggerimento, non un’affermazione, e non può integrare una dichiarazione diffamatoria.

Il giudice richiama la Corte d’Appello di Parigi (16 settembre 2011), secondo cui l’associazione tra il nome di una società e i termini «arnaque» ed «escroquerie» non derivava da un’azione propria di Google ma dal numero statistico delle richieste degli utenti, e altre decisioni europee nello stesso senso. Esclude poi che i termini in questione abbiano di per sé una valenza offensiva. Respinge infine l’argomento dello «spazio di attenzione limitato» degli utenti: data la diffusione di Internet, l’utente medio sa che i suggerimenti sono proposte di ricerca generate in modo automatico, non giudizi del motore di ricerca.

Periculum, rimozione spontanea e spese

L’ordinanza aggiunge che mancava anche il periculum in mora: i ricorrenti non avevano indicato da quando i suggerimenti fossero visibili, mentre i termini contestati risultavano usati in rete già dal 2004 e dal 2010.

Sulla rimozione spontanea di «truffa» e «truffatore», il Tribunale dichiara cessata la materia del contendere ma esclude la soccombenza virtuale di Google: in assenza di un ordine dell’autorità e di un obbligo di filtraggio preventivo, il provider non era tenuto a rimuovere quei risultati, e la rimozione volontaria non equivale ad ammissione di responsabilità. Le spese sono comunque compensate, perché la potenziale lesività di quei due termini poteva indurre i ricorrenti ad agire.

Che cosa insegna l’ordinanza

La decisione conferma un’impostazione rigorosa del regime di esenzione previsto dal D.Lgs. 70/2003, che recepisce la direttiva sul commercio elettronico: per i servizi automatici di Google Autocomplete e delle Ricerche correlate il motore di ricerca resta un intermediario neutrale, e la tutela di chi si ritiene leso passa anzitutto dalle pagine dei terzi da cui quei termini provengono. Restano aperti, però, i casi in cui l’accostamento abbia un contenuto oggettivamente offensivo, come lascia intendere la stessa compensazione delle spese. Sul rapporto tra piattaforme e diritti degli utenti si veda anche il nostro commento sulla sospensione di un account eBay.

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Domande frequenti

I suggerimenti di Google Autocomplete possono essere diffamatori?

Secondo l’ordinanza del Tribunale di Milano del 25 marzo 2013, no: l’accostamento di parole nella stringa di ricerca è un suggerimento generato automaticamente dalle ricerche degli utenti, non un’affermazione di Google, e non integra una dichiarazione diffamatoria.

Che ruolo ha Google per Autocomplete e Ricerche correlate?

Il Tribunale lo qualifica come prestatore di un servizio di caching ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 70/2003, non come content provider, con le esenzioni di responsabilità previste da quella disciplina.

Google deve rimuovere i suggerimenti su semplice richiesta?

Per l’ordinanza, in assenza di un ordine dell’autorità giudiziaria o amministrativa e di un obbligo di filtraggio preventivo, il provider non è tenuto a rimuoverli; la rimozione spontanea non equivale ad ammissione di responsabilità.

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Testo a cura della Redazione ADLP — marzo 2013. Commento redatto sulla base del provvedimento (Trib. Milano, ord. 25 marzo 2013, R.G. 68306/2012), con i nomi delle parti oscurati. Originariamente comparso sul blog IusLab.

Nota informativa. I contenuti hanno finalità esclusivamente informative, nel rispetto degli artt. 17 e 17-bis del Codice Deontologico Forense, e non costituiscono parere legale. Per ogni valutazione sul caso concreto è necessario un confronto professionale.