Che cosa succede se, digitando il proprio nome su un motore di ricerca, compaiono suggerimenti come «setta», «plagio» o «truffa»? Il funzionamento di Google Autocomplete e la responsabilità del motore di ricerca per le parole che propone sono al centro dell’ordinanza del 25 marzo 2013 (R.G. 68306/2012) con cui la Prima Sezione civile del Tribunale di Milano ha respinto un ricorso cautelare proposto ai sensi dell’art. 700 c.p.c. contro Google Inc.

Il caso: le parole suggerite accanto a un nome
I ricorrenti, un formatore e due fondazioni no-profit da lui presiedute, lamentavano che, inserendo i loro nomi nella stringa di ricerca, le funzioni Autocomplete e Ricerche correlate li associassero a termini ritenuti offensivi e lesivi dell’onore e della reputazione. Google aveva rimosso spontaneamente, dopo la proposizione del ricorso, l’accostamento con «truffa» e «truffatore», ma non quello con «setta» e «plagio».
Secondo i ricorrenti, la funzione di autocompletamento e quella che genera le ricerche correlate sarebbero «messe a punto» da Google, che andrebbe quindi qualificata come content provider, responsabile in proprio di ciò che compare a video. In subordine, anche qualificando quei servizi come caching o hosting ai sensi degli artt. 15 e 16 del D.Lgs. 70/2003, sarebbe comunque possibile un ordine inibitorio di rimozione.
Google Autocomplete è un servizio di caching, non un contenuto
Superate le eccezioni preliminari (legittimazione della fondazione e competenza territoriale, radicata secondo il criterio del domicilio del danneggiato indicato da Cass., Sez. Un., n. 21661/2009), il Tribunale ha respinto il ricorso per difetto del fumus boni iuris.
Il giudice esclude anzitutto che Google sia un content provider. L’interfaccia di ricerca – il logo, il campo di inserimento, i pulsanti – non è un contenuto, ma il sistema di attivazione del servizio. Quanto ad Autocomplete e Ricerche correlate, si tratta di funzionalità del motore: la prima riproduce statisticamente le ricerche più popolari degli utenti, la seconda i termini ricorrenti nelle pagine web indicizzate. Quei termini non costituiscono un archivio e non sono strutturati, organizzati o influenzati da Google, che tramite un software si limita ad analizzarne la popolarità e a restituirli sulla base di un algoritmo.
Ne segue la qualificazione come attività di caching ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70, con le relative esenzioni di responsabilità e con il limite dell’art. 17: il prestatore non ha un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni né di ricerca attiva di fatti illeciti, e può essere chiamato a rimuovere contenuti solo su ordine dell’autorità giudiziaria o amministrativa.

Un suggerimento di ricerca non è un’affermazione diffamatoria
Il passaggio centrale riguarda la natura dei suggerimenti. Per il Tribunale, l’associazione tra un nome e le parole «setta» o «plagio» non costituisce una frase di senso compiuto né una manifestazione di pensiero, tanto meno un pensiero attribuibile a Google: è soltanto il risultato delle ricerche più frequenti o dei termini presenti nelle pagine indicizzate, messo a disposizione come aiuto alla ricerca. L’accostamento di termini in una stringa di ricerca è dunque un suggerimento, non un’affermazione, e non può integrare una dichiarazione diffamatoria.
Il giudice richiama la Corte d’Appello di Parigi (16 settembre 2011), secondo cui l’associazione tra il nome di una società e i termini «arnaque» ed «escroquerie» non derivava da un’azione propria di Google ma dal numero statistico delle richieste degli utenti, e altre decisioni europee nello stesso senso. Esclude poi che i termini in questione abbiano di per sé una valenza offensiva. Respinge infine l’argomento dello «spazio di attenzione limitato» degli utenti: data la diffusione di Internet, l’utente medio sa che i suggerimenti sono proposte di ricerca generate in modo automatico, non giudizi del motore di ricerca.
Periculum, rimozione spontanea e spese
L’ordinanza aggiunge che mancava anche il periculum in mora: i ricorrenti non avevano indicato da quando i suggerimenti fossero visibili, mentre i termini contestati risultavano usati in rete già dal 2004 e dal 2010.
Sulla rimozione spontanea di «truffa» e «truffatore», il Tribunale dichiara cessata la materia del contendere ma esclude la soccombenza virtuale di Google: in assenza di un ordine dell’autorità e di un obbligo di filtraggio preventivo, il provider non era tenuto a rimuovere quei risultati, e la rimozione volontaria non equivale ad ammissione di responsabilità. Le spese sono comunque compensate, perché la potenziale lesività di quei due termini poteva indurre i ricorrenti ad agire.
Che cosa insegna l’ordinanza
La decisione conferma un’impostazione rigorosa del regime di esenzione previsto dal D.Lgs. 70/2003, che recepisce la direttiva sul commercio elettronico: per i servizi automatici di Google Autocomplete e delle Ricerche correlate il motore di ricerca resta un intermediario neutrale, e la tutela di chi si ritiene leso passa anzitutto dalle pagine dei terzi da cui quei termini provengono. Restano aperti, però, i casi in cui l’accostamento abbia un contenuto oggettivamente offensivo, come lascia intendere la stessa compensazione delle spese. Sul rapporto tra piattaforme e diritti degli utenti si veda anche il nostro commento sulla sospensione di un account eBay.
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Domande frequenti
I suggerimenti di Google Autocomplete possono essere diffamatori?
Secondo l’ordinanza del Tribunale di Milano del 25 marzo 2013, no: l’accostamento di parole nella stringa di ricerca è un suggerimento generato automaticamente dalle ricerche degli utenti, non un’affermazione di Google, e non integra una dichiarazione diffamatoria.
Che ruolo ha Google per Autocomplete e Ricerche correlate?
Il Tribunale lo qualifica come prestatore di un servizio di caching ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 70/2003, non come content provider, con le esenzioni di responsabilità previste da quella disciplina.
Google deve rimuovere i suggerimenti su semplice richiesta?
Per l’ordinanza, in assenza di un ordine dell’autorità giudiziaria o amministrativa e di un obbligo di filtraggio preventivo, il provider non è tenuto a rimuoverli; la rimozione spontanea non equivale ad ammissione di responsabilità.
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Testo a cura della Redazione ADLP — marzo 2013. Commento redatto sulla base del provvedimento (Trib. Milano, ord. 25 marzo 2013, R.G. 68306/2012), con i nomi delle parti oscurati. Originariamente comparso sul blog IusLab.
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