La direttiva (UE) 2016/1148, la cosiddetta direttiva NIS (Network and Information Security), è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale il 19 luglio 2016. È la prima normativa europea sulla sicurezza informatica: obbliga gli operatori dei servizi essenziali e alcuni fornitori di servizi digitali ad adottare misure di sicurezza e a notificare gli incidenti. È in vigore dall’8 agosto 2016 e gli Stati membri hanno tempo fino al 9 maggio 2018 per recepirla.

La proposta della Commissione risale al febbraio 2013. Ci sono voluti tre anni di negoziato, e nel frattempo gli attacchi informatici a banche, ospedali e infrastrutture sono diventati una notizia quasi quotidiana.

Comunicato del Parlamento europeo del 6 luglio 2016 sulla direttiva NIS
Il voto finale: «Cybersecurity: MEPs back rules to help vital services resist online threats», Parlamento europeo, 6 luglio 2016. Leggi l’articolo
Comunicato della Commissione europea del 5 luglio 2016 sul partenariato per la cibersicurezza
Il partenariato pubblico-privato: comunicato stampa della Commissione europea, 5 luglio 2016. Leggi l’articolo
Schema della direttiva NIS: soggetti, obblighi, autorità e scadenze
La direttiva NIS in uno schema. Elaborazione ADLP.

A chi si applica

Chi è soggetto alla direttiva NIS
CategoriaSettori e servizi
Operatori di servizi essenziali (Allegato II)Energia, trasporti, banche, infrastrutture dei mercati finanziari, sanità, acqua potabile, infrastrutture digitali
Fornitori di servizi digitali (Allegato III)Mercati online, motori di ricerca online, servizi di cloud computing
EsclusiMicro e piccole imprese tra i fornitori di servizi digitali
Fonte: direttiva (UE) 2016/1148 del 6 luglio 2016 (GU L 194 del 19.7.2016), artt. 4-5 e 16, allegati II e III.

Gli operatori di servizi essenziali non sono indicati per nome: ogni Stato dovrà identificarli entro il 9 novembre 2018, secondo tre criteri. Il soggetto deve fornire un servizio essenziale per attività sociali o economiche fondamentali; il servizio deve dipendere dalla rete e dai sistemi informativi; un incidente deve poter avere effetti negativi rilevanti.

Gli obblighi

Il cuore della direttiva sono due obblighi. Il primo è adottare misure tecniche e organizzative adeguate e proporzionate per gestire i rischi e prevenire o limitare gli incidenti. Il secondo è notificare all’autorità competente o al CSIRT, «senza indebito ritardo», gli incidenti con un impatto rilevante sulla continuità del servizio. Per valutarlo contano il numero di utenti coinvolti, la durata e la diffusione geografica.

Per i fornitori di servizi digitali la disciplina è più leggera: la vigilanza è solo successiva, e competente è lo Stato in cui il fornitore ha lo stabilimento principale.

La nuova architettura pubblica

  • una strategia nazionale per la sicurezza della rete e dei sistemi informativi;
  • una o più autorità competenti e un punto di contatto unico;
  • uno o più CSIRT, i gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente;
  • a livello europeo, un gruppo di cooperazione tra Stati e una rete dei CSIRT, operativi entro il 9 febbraio 2017.

L’Italia non parte da zero: con il DPCM 24 gennaio 2013 e il Quadro strategico nazionale del dicembre 2013 ha già un’architettura per la protezione cibernetica. La direttiva chiederà però di estenderla agli operatori privati.

Banche e finanza: una disciplina speciale

Banche e infrastrutture dei mercati finanziari sono nell’Allegato II, ma la direttiva riconosce che il settore è già fortemente regolato. L’art. 1, par. 7, prevede che, se un atto settoriale europeo impone obblighi di sicurezza o di notifica almeno equivalenti, si applica quell’atto. Per i prestatori di servizi di pagamento, la nuova direttiva sui servizi di pagamento (PSD2) prevede già all’art. 96 la notifica dei gravi incidenti operativi o di sicurezza. Sarà da chiarire come i due regimi si coordineranno.

Le domande per il giurista

  • Chi sarà designato? L’identificazione degli operatori spetta agli Stati: per le imprese è importante capire per tempo se rientreranno nel perimetro.
  • Notifica e responsabilità. La direttiva precisa che la notifica non espone l’operatore a una responsabilità maggiore. Resta da coordinarla con gli obblighi di notifica dei data breach previsti dal GDPR (ne abbiamo scritto qui).
  • Contratti con i fornitori. Cloud e servizi digitali entrano nel perimetro: i contratti dovranno prevedere misure di sicurezza e flussi di informazione sugli incidenti.

Area di attività dello Studio: Tech, AI, Data & Digital Rights.

Domande frequenti

Che cos’è la direttiva NIS?

È la direttiva (UE) 2016/1148, la prima normativa europea sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, pubblicata il 19 luglio 2016.

Entro quando va recepita?

Entro il 9 maggio 2018. Gli operatori di servizi essenziali saranno identificati entro il 9 novembre 2018.

Le banche sono soggette alla direttiva NIS?

Sì, il settore bancario è nell’Allegato II, ma se le regole di settore sono almeno equivalenti prevalgono quelle.

Una questione simile da valutare oggi?

Il quadro normativo è cambiato dal 2016: possiamo aiutarti a capire quali regole valgono oggi per il tuo caso.

Redazione ADLP — novembre 2016. Fonti: direttiva (UE) 2016/1148; direttiva (UE) 2015/2366.

Nota informativa. I contenuti hanno finalità esclusivamente informative, nel rispetto degli artt. 17 e 17-bis del Codice Deontologico Forense, e non costituiscono parere legale. Per ogni valutazione sul caso concreto è necessario un confronto professionale.