I deepfake non sono più una curiosità da internet. Vengono usati per ricatti, diffamazione, contenuti intimi falsi e truffe, e possono colpire chiunque, non solo i personaggi noti. Il diritto ha iniziato a rispondere: oggi il deepfake diffuso senza consenso, quando cagiona un danno ingiusto, è reato, e accanto alla tutela penale esistono strumenti civili e privacy per difendersi.
Cos’è un deepfake (e perché ti riguarda)
Un deepfake è un contenuto — foto, video o audio — creato o alterato con l’intelligenza artificiale partendo da materiale reale: il tuo volto, il tuo corpo, la tua voce. Il risultato è un “falso” molto realistico: può mostrarti in situazioni mai avvenute o farti “pronunciare” frasi mai dette. Spesso basta il materiale che pubblichiamo ogni giorno sui social.
Deepfake reato: cosa prevede la nuova legge
Con la Legge 23 settembre 2025, n. 132 sull’intelligenza artificiale, in vigore dal 10 ottobre 2025, è stato introdotto nel codice penale l’art. 612-quater, “Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale“.
In sintesi: chi cagiona un danno ingiusto a una persona cedendo, pubblicando o diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati con l’AI e idonei a ingannare sulla loro genuinità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Il reato è procedibile a querela della persona offesa: in mancanza di un termine speciale, la querela va presentata entro tre mesi da quando si è avuta notizia del fatto. Si procede però d’ufficio se il fatto è connesso con un altro delitto procedibile d’ufficio, oppure se è commesso contro una persona incapace per età o per infermità o contro una pubblica autorità a causa delle sue funzioni.
La stessa legge ha introdotto una nuova aggravante comune (art. 61, n. 11-undecies, c.p.): la pena aumenta quando il reato è commesso mediante sistemi di AI che, per natura o modalità d’uso, hanno costituito un mezzo insidioso, hanno ostacolato la difesa pubblica o privata o hanno aggravato le conseguenze del reato. Come aggravante comune può riguardare qualsiasi reato, truffe comprese; per alcuni reati — aggiotaggio, manipolazione del mercato, attentati contro i diritti politici del cittadino — la legge prevede inoltre pene specifiche più elevate quando il fatto è commesso con l’AI.

Cosa puoi fare, in pratica
Le strade sono complementari e conviene valutarle insieme, senza perdere tempo:
Querela o denuncia. Oltre al reato di deepfake, a seconda dei casi possono ricorrere diffamazione, sostituzione di persona, estorsione (ad esempio quando il falso è usato per chiedere denaro). Se il materiale è invece un’immagine o un video reale a contenuto sessualmente esplicito, destinato a rimanere privato, che viene diffuso senza consenso, può configurarsi il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p., il cosiddetto revenge porn). La querela si presenta alla Polizia Postale, a un altro ufficio di polizia giudiziaria o alla Procura della Repubblica.
Garante Privacy. Il tuo volto e la tua voce sono dati personali: pubblicarli o manipolarli senza consenso o altra valida base giuridica può violare la normativa sulla protezione dei dati. Puoi presentare un reclamo al Garante, che può ordinare la rimozione. Se temi che immagini o video reali a contenuto sessualmente esplicito che ti riguardano, destinati a rimanere privati, vengano diffusi sulle piattaforme digitali senza il tuo consenso, puoi anche segnalarlo al Garante con l’apposito modulo online. Il Garante decide entro 48 ore (art. 144-bis Codice privacy).
Rimozione dei contenuti. Il Digital Services Act (art. 16 Reg. UE 2022/2065) obbliga le piattaforme ad avere un sistema di segnalazione dei contenuti illegali e a decidere in modo tempestivo e diligente; la piattaforma che, ricevuta una segnalazione precisa, non agisce rapidamente perde l’esenzione di responsabilità. Tempestività e prove (link, screenshot, URL, date) sono decisive per limitare la diffusione.
Azione civile. Puoi chiedere al giudice di far cessare l’abuso dell’immagine (art. 10 c.c.; artt. 96-97 della legge sul diritto d’autore, che vietano, salvo eccezioni, di esporre o riprodurre il ritratto di una persona senza il suo consenso) e il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, anche ai sensi dell’art. 82 GDPR. Questa tutela esiste a prescindere dall’esito del procedimento penale.
Un consiglio di prevenzione
Più materiale pubblico c’è di te (foto frontali ad alta risoluzione, video con la tua voce), più è facile per un sistema di AI imitarti. Curare le impostazioni di privacy dei profili, limitare ciò che è pubblico e prestare attenzione alle app che chiedono accesso a foto e microfono riduce la superficie di rischio. Non azzera il problema, ma lo contiene.
Quando conviene rivolgersi a un avvocato
- Stai subendo la diffusione di un contenuto falso che ti riguarda e vuoi fermarla.
- Hai ricevuto una richiesta di denaro accompagnata da materiale deepfake (sextortion).
- Vuoi presentare una querela completa entro i termini e chiedere la rimozione dei contenuti alle piattaforme.
- Intendi chiedere il risarcimento del danno a chi ha creato o diffuso il falso.
Per approfondire i nostri ambiti di intervento: Clienti privati.
Domande frequenti
Creare o diffondere un deepfake è sempre reato?
L’art. 612-quater c.p. punisce chi, senza consenso, cede, pubblica o diffonde immagini, video o voci falsificati o alterati con l’AI, idonei a ingannare sulla loro genuinità, cagionando un danno ingiusto alla persona. La pena è la reclusione da uno a cinque anni. Anche quando il reato non ricorre, l’uso dell’immagine altrui senza consenso può essere illecito sul piano civile e della protezione dei dati.
Entro quando devo presentare la querela?
Il reato è procedibile a querela della persona offesa e, non essendo previsto un termine speciale, la querela va presentata entro tre mesi dal giorno in cui si è avuta notizia del fatto. In alcuni casi si procede d’ufficio, ad esempio se la vittima è una persona incapace per età o per infermità.
Il Garante Privacy può far rimuovere un deepfake?
Sì: il volto e la voce sono dati personali e si può presentare reclamo al Garante, che può ordinarne la rimozione. Per il timore di diffusione di immagini o video reali a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, esiste inoltre una procedura di segnalazione dedicata (art. 144-bis Codice privacy), sulla quale il Garante decide entro 48 ore.
L’AI ha usato la tua immagine?
Rimozione dei contenuti, querela, reclamo al Garante e richiesta di risarcimento: possiamo assisterti in modo coordinato su tutti i fronti, per limitare la diffusione e tutelare la tua reputazione.
Nota informativa. I contenuti hanno finalità esclusivamente informative, nel rispetto degli artt. 17 e 17-bis del Codice Deontologico Forense, e non costituiscono parere legale. Per ogni valutazione sul caso concreto è necessario un confronto professionale. Se sei vittima di diffusione di contenuti intimi o di ricatti, rivolgiti subito alle autorità.
Testo a cura della Redazione ADLP — aggiornato a dicembre 2025.
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