Chi ha bisogno di finanziare un progetto, un’impresa o un’iniziativa culturale può oggi rivolgersi direttamente al pubblico attraverso il crowdfunding: piattaforme online che mettono in contatto chi promuove un progetto con una platea ampia di sostenitori, ciascuno dei quali contribuisce con somme anche molto piccole.
Nato negli Stati Uniti alla fine degli anni Novanta insieme alla diffusione di Internet, il fenomeno cresce anche in Europa. Il 27 marzo 2014 la Commissione europea gli ha dedicato la comunicazione COM(2014) 172, «Liberare il potenziale del crowdfunding nell’Unione europea». Sotto lo stesso nome, però, convivono modelli molto diversi, con regole diverse.
I quattro modelli di crowdfunding
| Modello | Che cosa riceve chi contribuisce | Natura giuridica | Regole in Italia (2014) |
|---|---|---|---|
| Donation based | Nulla in cambio | Liberalità | Codice civile (donazione, anche di modico valore: art. 783 c.c.) |
| Reward based | Un premio o il prodotto finanziato | Prevendita o contratto a distanza | Codice del consumo, come modificato dal d.lgs. 21/2014 |
| Equity based | Una quota del capitale dell’impresa | Offerta di strumenti finanziari | Art. 50-quinquies e 100-ter TUF; Regolamento Consob n. 18592/2013 |
| Social lending (P2P) | Il rimborso del prestito con interessi | Finanziamento tra privati | Nessuna disciplina specifica: limiti degli artt. 11 e 106 TUB |
Il modello reward based è il più diffuso: il sostenitore riceve un premio, spesso il prodotto stesso che contribuisce a finanziare. Il donation based è una semplice elargizione senza ritorno economico. Nell’equity based chi investe diventa socio dell’impresa. Il social lending, infine, è un vero prestito di denaro tra privati, remunerato con interessi.
L’equity crowdfunding: l’Italia apre la strada
L’Italia è stata il primo Paese europeo a dotarsi di una disciplina specifica. L’art. 30 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (Decreto Crescita 2.0, convertito dalla l. 221/2012) ha inserito nel Testo unico della finanza gli artt. 50-quinquies e 100-ter, e la Consob ha dato attuazione con il Regolamento n. 18592 del 26 giugno 2013.
Le regole sono rigorose. La raccolta è riservata alle start-up innovative. I portali devono essere iscritti in un registro tenuto dalla Consob, salvo banche e imprese di investimento, che vi accedono di diritto. Perché l’offerta si perfezioni, almeno il 5% degli strumenti deve essere sottoscritto da investitori professionali, fondazioni bancarie o incubatori. All’investitore spettano tutele specifiche, come il diritto di recesso entro sette giorni e, in caso di cambio di controllo della società, il diritto di uscita.
Il prestito P2P: un vuoto da riempire
Il social lending, di cui abbiamo già parlato, non ha ancora in Italia una disciplina propria. I tassi sono fissati dal portale, che gestisce anche i trasferimenti di denaro tra gli utenti: per questo si parla di prestito peer-to-peer (P2P).
In assenza di regole dedicate, il portale deve muoversi tra due limiti del Testo unico bancario: la raccolta del risparmio tra il pubblico è riservata alle banche (art. 11 TUB) e la concessione di finanziamenti al pubblico agli intermediari autorizzati (art. 106 TUB). Per gestire il denaro degli utenti, i portali operano di norma come istituti di pagamento autorizzati dalla Banca d’Italia, o tramite un istituto di pagamento.
Perché il settore stenta a decollare
In Italia il fenomeno cresce, ma i numeri restano limitati rispetto ad altri Paesi. Pesano la frammentazione delle regole (dettagliate per l’equity, assenti per il prestito P2P) e i limiti dell’equity crowdfunding, aperto alle sole start-up innovative. Eppure i canali alternativi di finanziamento sono oggi necessari per allentare la stretta del credito che pesa sulle imprese dal 2008.
Il crowdfunding prima di Internet
La raccolta diffusa di piccole somme non è un’invenzione del web. Nell’Irlanda del Settecento Jonathan Swift creò un fondo per prestiti di piccolo importo agli artigiani poveri di Dublino. Da quel modello nacquero gli Irish Loan Funds, istituti di credito collettivo che nell’Ottocento arrivarono a servire centinaia di migliaia di famiglie, fino agli anni della Grande Carestia.
Un secolo e mezzo dopo, nel 1885, mancavano i fondi per il piedistallo della Statua della Libertà, dono dei francesi agli Stati Uniti. L’editore Joseph Pulitzer lanciò dalle pagine del suo The World una raccolta pubblica: risposero oltre 120.000 persone, quasi tutte con meno di un dollaro. La storia offre grandi esempi, che oggi la rete può moltiplicare.
Domande frequenti
Quali sono i principali modelli di crowdfunding?
Reward based, con un premio in cambio del contributo; equity based, con partecipazione al capitale di rischio; donation based, senza ritorno economico; e social lending, cioè prestiti remunerati con interessi.
Che cos’è il prestito P2P?
È il social lending: prestiti di denaro tra privati conclusi tramite un portale, che fissa i tassi di interesse e cura i trasferimenti di denaro tra gli utenti.
Perché il crowdfunding fatica a crescere in Italia?
Il fenomeno è in crescita ma ancora limitato nei numeri; le disparità tra i diversi modelli mettono in luce una certa confusione normativa, che frena lo sviluppo del settore.
Quali imprese possono raccogliere capitale con l’equity crowdfunding?
Nel 2014 solo le start-up innovative, attraverso portali iscritti nel registro della Consob o gestiti da banche e imprese di investimento, secondo il Regolamento Consob n. 18592/2013.
Vuoi finanziare un progetto con il crowdfunding?
Possiamo aiutarti oggi a scegliere il modello di raccolta e a verificare le regole applicabili a piattaforme e investitori.
Testo a cura della Redazione ADLP — ottobre 2014. Fonti: d.l. 179/2012, art. 30; TUF, artt. 50-quinquies e 100-ter; Regolamento Consob n. 18592/2013; TUB, artt. 11 e 106; Commissione europea, COM(2014) 172. Versione originale su IusLab.
Nota informativa. Contenuto a carattere informativo, aggiornato alla data di pubblicazione (12 ottobre 2014); non costituisce consulenza legale.
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