Dal 1° gennaio 2016 anche in Italia si applica il bail-in, il «salvataggio interno» delle banche in crisi. È previsto dalla direttiva 2014/59/UE (Bank Recovery and Resolution Directive, BRRD), recepita con i D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 e n. 181. Il principio è semplice: le perdite di una banca in dissesto non le pagano più per prime i contribuenti, ma gli azionisti e i creditori della banca stessa.

Come funziona il bail-in

Quando una banca è in dissesto o a rischio di dissesto, non ci sono alternative di mercato e la sua liquidazione ordinaria danneggerebbe l’interesse pubblico, la Banca d’Italia, come autorità di risoluzione, può avviare la risoluzione. Tra gli strumenti a disposizione c’è il bail-in: la riduzione del valore delle azioni e dei crediti verso la banca, o la loro conversione in azioni, per assorbire le perdite e ricapitalizzare l’istituto.

L’ordine è fissato dalla legge: si passa alla categoria successiva solo quando quella precedente è stata interamente utilizzata. Inoltre, l’eventuale intervento del fondo di risoluzione è possibile solo dopo che azionisti e creditori hanno contribuito per almeno l’8% del totale delle passività.

Chi assorbe le perdite, in ordine
#Categoria
1Azionisti e titolari di altri strumenti di capitale
2Titolari di obbligazioni subordinate e altri strumenti subordinati
3Titolari di obbligazioni ordinarie (senior non garantite) e altri creditori chirografari
4Depositanti per la parte oltre 100.000 euro
Esclusi: depositi fino a 100.000 euro, obbligazioni garantite (covered bond), titoli e strumenti in custodia. Fonte: D.Lgs. 180/2015.

Che cosa resta fuori

Non sono toccati i depositi fino a 100.000 euro, protetti dal sistema di garanzia dei depositi, né le obbligazioni garantite da attivi della banca (covered bond). Restano fuori anche i titoli e gli strumenti finanziari che il cliente ha soltanto in custodia: le azioni o i titoli di Stato nel dossier titoli non sono debiti della banca e restano del cliente.

I depositi oltre i 100.000 euro di persone fisiche e piccole e medie imprese godono già di una preferenza rispetto agli altri crediti chirografari. Dal 1° gennaio 2019 la preferenza si estenderà agli altri depositi.

Il precedente di novembre 2015

Le nuove regole sono arrivate subito dopo la risoluzione di quattro banche (Banca Marche, Banca Etruria, CariChieti e CariFerrara), decisa a fine novembre 2015 con le regole già in vigore. Il bail-in non era ancora applicabile, ma il «burden sharing» ha comunque azzerato azionisti e obbligazionisti subordinati: molti erano piccoli risparmiatori che avevano acquistato quei titoli allo sportello, spesso senza comprenderne il rischio.

Che cosa conviene fare

  • verificare che cosa si ha davvero in banca: conto, deposito, obbligazioni della banca, subordinate o azioni;
  • tenere conto che le obbligazioni subordinate sono le prime, dopo le azioni, a subire le perdite;
  • valutare la diversificazione tra più banche e strumenti;
  • pretendere dalla banca le informazioni e la valutazione di adeguatezza previste dal Testo unico della finanza prima di comprare titoli emessi dalla banca stessa.

La Consob ha pubblicato una pagina divulgativa su che cosa succede in caso di dissesto di una banca.

Area di attività dello Studio: Contenzioso bancario e finanziario.

Domande frequenti

Il bail-in può toccare il mio conto corrente?

Solo per la parte dei depositi che supera 100.000 euro, e solo dopo azionisti, obbligazionisti subordinati e obbligazionisti ordinari.

I titoli nel mio dossier sono a rischio?

No, se sono emessi da altri soggetti: titoli e strumenti in custodia restano del cliente. Sono a rischio le azioni e le obbligazioni emesse dalla banca in crisi.

Chi decide il bail-in?

In Italia la Banca d’Italia, come autorità nazionale di risoluzione, quando ricorrono le condizioni previste dal D.Lgs. 180/2015.

Una questione simile da valutare oggi?

Il quadro normativo è cambiato dal 2016: possiamo aiutarti a capire quali regole valgono oggi per il tuo caso.

Nota informativa. I contenuti hanno finalità esclusivamente informative, nel rispetto degli artt. 17 e 17-bis del Codice Deontologico Forense, e non costituiscono parere legale. Per ogni valutazione sul caso concreto è necessario un confronto professionale.