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giurisprudenza · Corte di giustizia UE
Scheda aggiornata al 29/09/2026

CGUE, 7 dicembre 2023, C-634/21 (SCHUFA) — scoring creditizio e decisione automatizzata

Scheda Osservatorio: estremi della pronuncia, questione decisa e principi affermati, con rinvio al testo ufficiale.

Organo
Corte di giustizia dell'Unione europea
Estremi
Sentenza 7 dicembre 2023, causa C-634/21 (SCHUFA)
ECLI
ECLI:EU:C:2023:957
Data
7 dicembre 2023
Materia
Dati e privacy

La questione

Se il calcolo automatizzato, da parte di una società di informazioni commerciali, di un tasso di probabilità sulla capacità di una persona di onorare futuri impegni di pagamento, comunicato a terzi, costituisca una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato ai sensi dell'art. 22, par. 1, del regolamento (UE) 2016/679.

I principi affermati

  1. La nozione di decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato (art. 22, par. 1, RGPD) ha portata ampia e comprende gli atti che incidono in modo analogo e significativo sull'interessato.
  2. Il calcolo automatizzato di un tasso di probabilità sulla solvibilità è di per sé un processo decisionale automatizzato quando da esso dipende in modo decisivo la stipula, l'esecuzione o la cessazione di un rapporto contrattuale da parte del terzo cui è comunicato.
  3. Quando si applica l'art. 22, par. 1, il trattamento è vietato salvo le eccezioni del par. 2 e deve rispettare gli artt. 5 e 6 del regolamento.
Esito

La Corte dichiara che l'attività descritta rientra nell'art. 22, par. 1, RGPD; spetta al giudice nazionale verificare la base giuridica nazionale ai sensi dell'art. 22, par. 2, lett. b).

La scheda riporta in forma descrittiva quanto affermato nella pronuncia e non ne costituisce commento o interpretazione; fa fede il testo ufficiale. Le informazioni contenute nella presente scheda hanno finalità meramente informative e non costituiscono parere legale.

Perché è un precedente di riferimento

Sezioni Unite o Corte costituzionaleCorte di giustizia UEOrientamento consolidatoPronuncia che ha mutato l’orientamento

Sentenza della Corte di giustizia che estende l'art. 22 RGPD all'attività delle società di scoring creditizio.

Le norme applicate

Sviluppi successivi

  • CGUE, 27 febbraio 2025, C-203/22 (Dun & Bradstreet Austria), ECLI:EU:C:2025:117 — Diritto dell'interessato a informazioni significative sulla logica del processo decisionale automatizzato (art. 15, par. 1, lett. h), RGPD) e bilanciamento con i segreti commerciali.
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Contenuto informativo, non costituisce parere legale né consulenza ai sensi della L. 247/2012. Scheda aggiornata al 29/09/2026; verificare sempre sul testo ufficiale. · ADLP Studio Legale